In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
Se non sarà possibile raggiungere l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche saranno tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informerà immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determinerà le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.
Ad eccezione delle ipotesi in cui sarà riscontrabile l’insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, sarà sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che venga trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dalle legge, integrata con l’indicazione dell’itinerario che si intenderà effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avverrà secondo le modalità previste. L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione precitata, provvederà ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvederanno, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contatteranno telefonicamente e assumeranno informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) sarà avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informerà inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto sarà assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS ;
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procederà a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiarerà che per motivi di sanità pubblica sarà stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accerteranno l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
e) informeranno la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
f) informeranno la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
g) In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza dovrà:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
h) l’operatore di sanità pubblica provvederà a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procederà secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni precitate non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare
nell’esercizio delle loro funzioni;
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, potranno essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni suindicate.