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Coronavirus: il nuovo DPCM dell’11 Giugno 2020


In  caso  di  insorgenza  di  sintomi  COVID-19,  sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria  per  il  tramite  dei  numeri   telefonici   appositamente dedicati.
Se non  sarà  possibile raggiungere  l’abitazione  o  la  dimora,  indicata  come  luogo   di svolgimento  del  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento fiduciario,  le   persone   fisiche   saranno   tenute   a   comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la  quale  informerà immediatamente la Protezione Civile Regionale che,  in  coordinamento con il Dipartimento della  Protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri,  determinerà  le  modalità  e  il  luogo  dove svolgere la sorveglianza sanitaria  e  l’isolamento  fiduciario,  con spese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte  alla  predetta misura.
Ad eccezione delle ipotesi in cui  sarà riscontrabile  l’insorgenza  di sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario, sarà sempre consentito per le  persone  sottoposte  a tali misure avviare il computo di un nuovo  periodo  di  sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità  sanitaria, a condizione che venga trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista  dalle legge, integrata  con  l’indicazione dell’itinerario che  si  intenderà  effettuare,  e  garantendo  che  il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avverrà secondo  le modalità previste. L’Autorità  sanitaria, ricevuta la comunicazione precitata,  provvederà  ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria  territorialmente  competente  in  relazione  al  luogo  di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità  pubblica territorialmente   competenti   provvederanno,  alla  prescrizione  della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contatteranno telefonicamente  e  assumeranno  informazioni,  il  più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) sarà avviata la sorveglianza  sanitaria  e  l’isolamento  fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informerà inoltre il medico di medicina generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  sarà assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione  ai  fini  INPS ;
c) in caso  di  necessità  di  certificazione  ai  fini  INPS  per l’assenza dal lavoro,  si  procederà  a  rilasciare  una  dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiarerà  che  per motivi  di  sanità   pubblica   sarà  stato   posto   in   quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d)  accerteranno  l’assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del soggetto da  porre  in  isolamento,  nonché  degli  altri  eventuali conviventi;
e) informeranno la persona circa  i  sintomi,  le  caratteristiche  di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di comparsa di sintomi;
f)  informeranno  la  persona  circa  la  necessità  di  misurare  la temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera), nonché di mantenere:
1) lo  stato  di  isolamento  per  quattordici  giorni  dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4)  l’obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attività   di sorveglianza.
g) In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza dovrà:
1) avvertire immediatamente il medico di  medicina  generale  o  il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica;
2) indossare  la  mascherina  chirurgica  fornita  all’avvio  della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con  la  porta  chiusa  garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in ospedale, ove necessario;
h)  l’operatore  di  sanità   pubblica   provvederà   a   contattare quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di libera scelta, il medico di sanità pubblica procederà  secondo  quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni precitate non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti  nell’Unione  Europea,  negli  Stati parte dell’accordo di Schengen, in  Andorra,  Principato  di  Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del  nord  che  fanno  ingresso  in Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio  di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri  in  ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o  secondaria in  Italia  per  spostamenti  all’estero  per   comprovate   esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San  Marino  o  lo  Stato della Città del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti,  comunque  denominati,  dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al   personale   militare
nell’esercizio delle loro funzioni;
i) agli alunni e agli studenti per la  frequenza  di  un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la settimana.
In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di esigenze di protezione dei  cittadini  all’estero  e  di  adempimento degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20 aprile  2015, potranno essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle disposizioni suindicate.


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