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Coronavirus: il nuovo DPCM dell’11 Giugno 2020


L’ art. 5, concernente “Transiti e soggiorni di breve durata in Italia”, ha previsto che per un periodo non superiore a 120 ore chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite  trasporto  di  linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o  terrestre,  è  tenuto,  ai fini dell’accesso al  servizio,  a  consegnare  al  vettore  all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e  47  del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante  l’indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a)  motivi  del  viaggio  di  cui  all’articolo  1,  comma  4,  del decreto-legge n. 33 del 2020  ovvero  dell’articolo  6  del  presente decreto e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo  di soggiorno in Italia e il mezzo  privato  che  verrà  utilizzato  per raggiungere  la  stessa  dal  luogo  di  sbarco;  in  caso  di   più abitazioni, dimora o  luoghi  di  soggiorno,  indirizzi  completi  di ciascuno di essi e  indicazione  del  mezzo  privato  utilizzato  per effettuare i trasferimenti;

c)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

Con la dichiarazione precitata saranno  assunti  anche  gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza indicato di  lasciare  immediatamente  il  territorio nazionale e, in mancanza, di  iniziare  il  periodo  di  sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un  periodo  di  quattordici giorni presso  l’abitazione,  la  dimora  o  il  luogo  di  soggiorno indicato ai sensi di legge;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di  sintomi  COVID-19,  tale situazione  con  tempestività   al   Dipartimento   di   prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

I  vettori  e  gli  armatori  acquisiranno  e  verificheranno prima dell’imbarco la documentazione e provvederanno  alla misurazione  della  temperatura  dei  singoli  passeggeri, vietando l’imbarco se vi sarà uno stato febbrile o  nel  caso  in  cui  la predetta documentazione non sia  completa.

Saranno inoltre  tenuti  ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di  cui  al “Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché alle “Linee guida  per  l’informazione  agli utenti  e  le  modalità  organizzative  per  il  contenimento  della diffusione del covid-19”, assicureranno in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un  metro tra  i  passeggeri   trasportati,   nonché   l’utilizzo   da   parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvederà, al momento dell’imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne risulteranno sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

Coloro i quali faranno ingresso nel  territorio  italiano, anche   se asintomatici,  sono   tenuti   a   comunicare   immediatamente   tale circostanza al Dipartimento  di  prevenzione  dell’azienda  sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

Per un  periodo  non  superiore  a  120  ore,  chiunque intende fare ingresso nel territorio  nazionale,  mediante  mezzo  di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente  il  proprio ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell’azienda sanitaria competente in base al  luogo  di  ingresso  nel  territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28 dicembre 2000,  n.  445, recante  l’indicazione  in  modo  chiaro  e dettagliato,  tale  da  consentire  le  verifiche  da   parte   delle competenti Autorità, di:

a)  motivi  del  viaggio e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo  di soggiorno in Italia ed il mezzo privato  che  verrà  utilizzato  per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

Altresì mediante la precitata dichiarazione  saranno assunti gli obblighi seguenti:

a)  allo  scadere  del   periodo   di   permanenza,   sarà lasciato immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario  per  un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione,  la  dimora  o  il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;

b) sarà segnalato, in caso di insorgenza di  sintomi  COVID-19 al   Dipartimento   di   prevenzione dell’Azienda sanitaria locale.


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