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Coronavirus: il nuovo DPCM dell’11 Giugno 2020


L’art. 6 concernente “Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero”, ha previsto che fatte salve le limitazioni  disposte  per  specifiche  aree  del territorio  nazionale  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma   3,   del decreto-legge n. 33 del 2020,  nonché  le  limitazioni  disposte  in relazione alla provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non  sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e  per  i  seguenti Stati:

a) Stati membri dell’Unione Europea;
b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
L’art.  7, concernente “Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera”, ha previsto al  fine   di   contrastare   il   diffondersi   dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che sono sospesi i  servizi  di  crociera  da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli  armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in  servizi di crociera  di  imbarcare  passeggeri  in  aggiunta  a  quelli  già presenti a bordo, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.

Assicurata  l’esecuzione  di  tutte  le  misure  di  prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le  società  di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi  di  crociera  provvederanno  a  sbarcare  tutti  i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine  crociera  qualora  non già sbarcati in precedenti scali.

All’atto dello sbarco nei porti italiani:

a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o  dimora  abituale  in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell’azienda  sanitaria competente  per  territorio  e  saranno  sottoposte  alla   sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso la residenza, il domicilio  o  la  dimora  abituale  in Italia;

b) i passeggeri di nazionalità  italiana  e  residenti  all’estero sono obbligati a comunicare immediatamente  il  proprio  ingresso  in Italia  al  Dipartimento  di   prevenzione   dell’azienda   sanitaria competente  per  territorio  e  saranno  sottoposti  alla   sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco  in Italia al citato Dipartimento; in alternativa,  potranno  chiedere  di essere immediatamente trasferiti  per  mezzo  di  trasporto  aereo  o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con  tempestività  all’Autorità  sanitaria  per  il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

c) i passeggeri di nazionalità straniera  e  residenti  all’estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.

Salvo diversa  indicazione  dell’Autorità  sanitaria,  ove  sarà accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali  sia  accertato  il  contatto  stretto,  nei termini  definiti  dall’Autorità sanitaria,   saranno   sottoposti   a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso  la  località da essi indicata sul territorio nazionale oppure saranno  immediatamente trasferiti presso  destinazioni  estere,  con  trasporto  protetto  e dedicato, e spese a carico dell’armatore.

È  consentito alle navi di bandiera estera impiegate in  servizi di crociera l’ingresso nei  porti  italiani  esclusivamente  ai  fini della sosta inoperosa.

In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di esigenze di protezione dei  cittadini  all’estero  e  di  adempimento degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20 aprile  2015,  potranno essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle disposizioni del presente articolo.


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