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Coronavirus: il nuovo DPCM dell’11 Giugno 2020


L’art. 4, concernente “Disposizioni in materia di ingresso in Italia”, ha previsto che chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a  consegnare al vettore all’atto dell’imbarco la dichiarazione resa  ai  sensi  degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  l’indicazione  in  modo  chiaro  e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o armatori, di:

a)  motivi  del  viaggio   nel   rispetto   di   quanto   stabilito dall’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge  n.  33  del  2020 e dall’articolo 6 del decreto;
b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  l’isolamento fiduciario e il  mezzo  di  trasporto  privato  che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le comunicazioni durante l’intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario.
I  vettori  e  gli  armatori  acquisiranno  e  verificheranno  prima dell’imbarco la documentazione,  provvederanno  alla misurazione  della  temperatura  dei  singoli  passeggeri e altresì vieteranno l’imbarco se risulterà uno stato febbrile oppure la predetta documentazione non sarà completa.
Sono inoltre  tenuti  ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di  cui  al  “Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché’ alle “Linee guida  per  l’informazione  agli utenti  e  le  modalità  organizzative  per  il  contenimento  della diffusione del covid-19”, assicureranno in  tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un  metro tra  i  passeggeri   trasportati,   nonché’   l’utilizzo   da   parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali. Il vettore provvederà, al momento dell’imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne risulteranno sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
Le persone, che faranno ingresso in Italia anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda  sanitaria competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l’abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata all’atto dell’imbarco. Se dal  luogo  di  sbarco  del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare  ingresso  in  Italia non sia possibile per una o più persone  raggiungere  effettivamente mediante  mezzo  di  trasporto  privato  l’abitazione  o  la  dimora, indicata alla partenza come luogo di  effettuazione  del  periodo  di sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando l’accertamento  da  parte  dell’Autorità   giudiziaria   in   ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco,  l’Autorità  sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della  Protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  determinerà  le modalità e il  luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria  e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo  delle  persone sottoposte alla predetta misura.
Le  persone  fisiche  che  entreranno  in  Italia, tramite mezzo privato,  anche  se  asintomatiche,  sono  obbligate  a comunicare  immediatamente  il  proprio   ingresso   in   Italia   al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per  il luogo in cui si svolgerà il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e l’isolamento  fiduciario,  e  saranno   sottoposte   alla   sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l’abitazione  o  la  dimora  indicata  nella  medesima comunicazione.


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