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Coronavirus: il nuovo DPCM dell’11 Giugno 2020


s)  nelle  Università  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica  musicale,  per   tutta   la   durata   della sospensione, le attività didattiche  o  curriculari  potranno  essere svolte, ove possibile, con modalità a  distanza,  individuate  dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università  e le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell’ordinaria funzionalità, assicureranno, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni caso  individuandone  le  relative  modalità,  il   recupero   delle attività formative nonché’ di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, che risulteranno funzionali al completamento  del  percorso  didattico.  Nelle  Università,   nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e negli enti pubblici di  ricerca  potranno  essere  svolti  esami,  tirocini, attività seminariali, di ricerca e di laboratorio  sperimentale  e/o didattico ed esercitazioni, e sarà altresì consentito  l’utilizzo  di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi  e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di aggregazione.
Le università,  le  istituzioni  di  alta formazione artistica musicale e  gli  enti  pubblici  di ricerca assicureranno, ai sensi dell’articolo 87, comma 1,  lettera  a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  la  presenza  del  personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;
t) a beneficio degli studenti ai quali non sarà consentita,  per  le esigenze connesse all’emergenza sanitaria, la partecipazione  alle  attività  didattiche  o  curriculari  delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale, tali attività potranno essere svolte, ove possibile, con modalità  a  distanza, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilità;
u)  le  amministrazioni  di  appartenenza  potranno,   con   decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalità  didattiche  ed organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze armate, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami  a distanza e l’eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi. I  periodi di assenza  da  corsi  di  formazione,   connessi  al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorreranno al raggiungimento del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio, l’ammissione al recupero  dell’anno  o  la  dimissione  dai  medesimi corsi;
v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting  e  gli  eventi sociali,  in  cui  è  coinvolto  personale  sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilità;
z) le attività di  centri  benessere,  di  centri  termali , di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome  abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello  svolgimento  delle suddette attività con l’andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi.
Inoltre, è vietato agli accompagnatori dei pazienti di  permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei pronto soccorso salve  specifiche  diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto.
L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità  a lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  è limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che sarà  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Tenuto conto delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero  della salute,  d’intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicureranno  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni.
Le attività commerciali al dettaglio potranno essere svolte a  condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di  almeno  un metro, che gli ingressi avvengano in modo  dilazionato  e  verrà impedito di sostare all’interno dei locali piu’ del tempo  necessario per l’acquisto dei beni; le  attività  dovranno  svolgersi  nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel  settore  di  riferimento  o  in ambiti analoghi, adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
I servizi di ristorazione  (fra  cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) saranno consentiti a condizione  che le regioni e le province autonome abbiano verificato la compatibilità dello  svolgimento  delle  suddette  attività  con l’andamento della situazione epidemiologica nei  propri territori. Inoltre, continuano ad essere consentite  le  attività  delle mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che garantiranno la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un metro.  Resta  anche  consentita  la  ristorazione  con  consegna   a domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia   per l’attività  di  confezionamento  che  di   trasporto,   nonché’   la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di  rispettare  la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Restano aperti gli  esercizi  di  somministrazione  di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza  interpersonale di almeno un metro.


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