s) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari potranno essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicureranno, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché’ di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, che risulteranno funzionali al completamento del percorso didattico. Nelle Università, nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e negli enti pubblici di ricerca potranno essere svolti esami, tirocini, attività seminariali, di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, e sarà altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di aggregazione.
Le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e gli enti pubblici di ricerca assicureranno, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;
t) a beneficio degli studenti ai quali non sarà consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale, tali attività potranno essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
u) le amministrazioni di appartenenza potranno, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi. I periodi di assenza da corsi di formazione, connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorreranno al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
z) le attività di centri benessere, di centri termali , di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Inoltre, è vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità a lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che sarà tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicureranno al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.
Le attività commerciali al dettaglio potranno essere svolte a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e verrà impedito di sostare all’interno dei locali piu’ del tempo necessario per l’acquisto dei beni; le attività dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) saranno consentiti a condizione che le regioni e le province autonome abbiano verificato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. Inoltre, continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiranno la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché’ la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.