i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche sarà consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, vengano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
l) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo saranno consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida saranno adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida;
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto saranno svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che debba essere assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Restano sospesi gli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi o all’aperto qualora non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni precitate. Resteranno comunque sospese le attività che avranno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, potranno stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché’ un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;
n) l’accesso ai luoghi di culto dovrà avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
o) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si potranno svolgere nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni;
p) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sarà assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, dovranno garantire modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire ai visitatori il rispetto della distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio dovrà essere organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura potranno individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione;
q) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché’ la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, resterà ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica potranno in ogni caso proseguire anche in modalità a distanza. Sono altresì esclusi dalla sospensione i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonché’ i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione o comunque autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate nelle linee guida che saranno adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché’ i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che saranno rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado potranno essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori dovranno provvedere ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. Nel periodo di sospensione e nel periodo di chiusura delle scuole, l’ente proprietario dell’immobile potrà autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività saranno svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida;
r) i dirigenti scolastici attiveranno, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza , con riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;