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Coronavirus: il nuovo DPCM dell’11 Giugno 2020


i) lo svolgimento delle  manifestazioni  pubbliche  sarà  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, vengano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento, nel rispetto delle  prescrizioni  imposte  dal  questore  ai  sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
l) le attività di sale giochi, sale scommesse e  sale  bingo  saranno consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello  svolgimento  delle suddette attività con l’andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida saranno adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida;
m) gli spettacoli aperti al pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da concerto, sale cinematografiche e in  altri  spazi  anche  all’aperto saranno svolti con  posti  a  sedere  preassegnati  e  distanziati  e  a condizione che debba essere assicurato  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia  per  gli spettatori che non  siano  abitualmente  conviventi,  con  il  numero massimo di  1000  spettatori  per  spettacoli  all’aperto  e  di  200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Restano sospesi gli eventi che implicano  assembramenti  in  spazi  chiusi  o all’aperto qualora non  sia  possibile  assicurare  il  rispetto  delle condizioni precitate. Resteranno comunque sospese  le attività che avranno luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e, sino al  14  luglio  2020,  le fiere e i congressi. Le regioni e le province autonome, in  relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori, potranno stabilire  una  diversa  data  di  ripresa  delle  attività, nonché’ un diverso numero massimo  di  spettatori  in  considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;
n) l’accesso ai luoghi di culto dovrà avvenire  con  misure  organizzative tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra  loro  di almeno un metro;
o) le funzioni  religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si potranno svolgere nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni;
p) il servizio di apertura al pubblico  dei  musei  e  degli  altri istituti e luoghi della cultura sarà assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, dovranno garantire modalità   di   fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e da consentire  ai visitatori  il rispetto della  distanza  tra loro di almeno un metro. Il servizio dovrà essere organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni  o  dalla  Conferenza delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della cultura  potranno  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di prevenzione e protezione;
q) sono sospesi  i  servizi educativi per l’infanzia e  le  attività  didattiche  in  presenza  nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché’ la frequenza  delle  attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università  e  le Istituzioni  di  Alta  Formazione  Artistica  Musicale  e  Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, resterà ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di  attività  formative  a  distanza.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi  di  formazione  specifica  in medicina generale  nonché  le  attività  didattico-formative  degli Istituti di formazione  dei  Ministeri  dell’interno,  della  difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e  le  attività  dei  tirocinanti  delle professioni sanitarie e medica potranno in ogni caso proseguire  anche in modalità a distanza. Sono altresì esclusi dalla sospensione i corsi abilitanti e le prove teoriche e  pratiche  effettuate  dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonché’ i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci  e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento  del  tachigrafo  svolti dalle stesse autoscuole e da altri  enti  di  formazione  o  comunque autorizzati dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, secondo le modalità  individuate  nelle  linee  guida  che saranno adottate  dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  esami   di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché’ i  corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in materia di salute e sicurezza, a condizione che saranno  rispettate  le misure di cui al «Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.  Le   riunioni   degli   organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine e grado potranno essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base della possibilità  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli  enti  gestori dovranno provvedere ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per l’infanzia. Nel periodo di sospensione e  nel  periodo  di chiusura  delle  scuole,  l’ente  proprietario   dell’immobile   potrà autorizzare, in  raccordo  con  le  istituzioni  scolastiche,  l’ente gestore  ad  utilizzarne  gli  spazi  per   l’organizzazione   e   lo svolgimento  di  attività  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività saranno svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi  protocolli  di  sicurezza  conformi alle linee guida;
r) i dirigenti scolastici  attiveranno,  per  tutta  la  durata  della sospensione delle attività didattiche  nelle  scuole,  modalità  di didattica a distanza , con riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilità;


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