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Coronavirus: il nuovo DPCM dell’11 Giugno 2020


L’art. 8 concernente  “Misure in materia di trasporto pubblico di linea”, ha previsto allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, che le attività di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  dovranno essere  espletate sulla  base  di  quanto  previsto  nel  “Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché  delle “Linee  guida  per  l’informazione  agli  utenti   e   le   modalità’ organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”.
In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  proprio  decreto potrà integrare o modificare le “Linee guida per  l’informazione  agli utenti  e  le  modalità  organizzative  per  il  contenimento  della diffusione del covid-19”, nonché,  previo  accordo  con  i  soggetti firmatari,  il  “Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.

L’art. 9 concernente “Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità “, ha previsto per le  attività sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all’interno o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e socio-sanitario, che  verranno  riattivate  secondo   piani   territoriali, adottati dalle Regioni, dovranno assicurare  attraverso  specifici protocolli il rispetto delle  disposizioni  per  la  prevenzione  dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità  intellettiva  o  sensoriale  o  problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con  necessità di supporto, potranno ridurre il distanziamento sociale con  i  propri accompagnatori  o  operatori  di  assistenza,  operanti  a  qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

L’art. 10 concernente “Esecuzione e monitoraggio delle misure”, ha previsto che  il   Prefetto    territorialmente    competente,    informerà preventivamente il Ministro dell’interno e assicurerà l’esecuzione delle misure previste dalla legge,  nonché  monitorerà  l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il Prefetto si servirà delle forze di polizia, con il possibile  concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché,  ove  occorrerà, delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia autonoma interessata.
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DPCM 11 giugno 2020


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