L’art. 8 concernente “Misure in materia di trasporto pubblico di linea”, ha previsto allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, che le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, dovranno essere espletate sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità’ organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”.
In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto potrà integrare o modificare le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.
L’art. 9 concernente “Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità “, ha previsto per le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, che verranno riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, dovranno assicurare attraverso specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, potranno ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
L’art. 10 concernente “Esecuzione e monitoraggio delle misure”, ha previsto che il Prefetto territorialmente competente, informerà preventivamente il Ministro dell’interno e assicurerà l’esecuzione delle misure previste dalla legge, nonché monitorerà l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto si servirà delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorrerà, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
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DPCM 11 giugno 2020