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Coronavirus: il nuovo DPCM dell’11 Giugno 2020


Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome  abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello  svolgimento  delle suddette attività con l’andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida saranno adottati dalle regioni o dalla  Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché  l’attività  del settore  agricolo,  zootecnico  di   trasformazione   agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Il Presidente  della  Regione  disporrà  la  programmazione  del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione dovrà  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.
Per  le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  potrà disporre, al fine di contenere  l’emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonché’ ai vettori ed agli armatori;
In ordine alle attività professionali viene raccomandato che:
a) potranno attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove potranno essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) sono  incentivate  le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonché’ gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;
c) dovranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio  e,  laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di  almeno un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di strumenti di protezione individuale;
d) sono incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi  di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per quanto concerne le attività degli  stabilimenti  balneari  potranno essere  esercitate  a condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello  svolgimento  delle suddette attività con l’andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in settori analoghi.
Nelle spiagge di libero accesso dovrà essere  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento  sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale  di  sicurezza  di  un metro, secondo le  prescrizioni  adottate  dalle  regioni,  idonee  a prevenire o ridurre  il  rischio  di  contagio,  tenuto  conto  delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.
I protocolli o linee guida delle Regioni riguarderanno in ogni caso:
1)  l’accesso  agli  stabilimenti  balneari   e   gli   spostamenti all’interno dei medesimi;
2) l’accesso dei fornitori esterni;
3) le modalità di utilizzo degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
4)  la  distribuzione  e  il  distanziamento  delle  postazioni  da assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori  circa le misure di sicurezza  e  di  prevenzione  del  rischio  da  seguire all’interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso.
In merito  alle  attività  delle  strutture  ricettive, queste potranno essere  esercitate  a condizione che venga  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento sociale, garantendo la distanza interpersonale di  sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di contagio.
I protocolli o linee guida delle regioni riguarderanno in ogni caso:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure  igienico-sanitarie  per  le  camere  e  gli  ambienti comuni;
4) l’accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a  disposizione  dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori  circa le misure di sicurezza  e  di  prevenzione  del  rischio  da  seguire all’interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi all’aperto di pertinenza.


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