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Coronavirus: il nuovo DPCM dell’11 Giugno 2020


L’art. 1 concernente “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale“, ha previsto le  seguenti misure anti-contagio:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da  febbre (maggiore di 37,5°) dovranno  rimanere  presso  il  proprio  domicilio e contattare il proprio medico curante;
b) l’accesso ai  parchi,  alle  ville  e  ai  giardini pubblici  sarà  condizionato  dal  rigoroso  rispetto  del  divieto   di assembramento, nonché  dalla  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro; sarà consentito  l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all’interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attività  ludica  o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia;
c) è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi  destinati allo svolgimento di attivita’ ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di  operatori cui  affidarli  in  custodia  e  con  obbligo  di  adottare  appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle  linee  guida del dipartimento per le politiche della famiglia;
d) è consentito svolgere attività sportiva  o  attività  motoria all’aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purché  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attività  salvo il caso in cui sarà necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) a decorrere dal 12 giugno 2020  gli  eventi  e  le  competizioni sportive  saranno  consentite  a  porte  chiuse  ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive  Nazionali,  Discipline Sportive Associate  ed  Enti  di  Promozione  Sportiva,  al  fine  di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi parteciperanno ;  anche  le  sessioni  di   allenamento   degli   atleti, professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di squadra, saranno consentite a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli stabiliti dalla legge;
f) l’attività sportiva di base e  l’attività  motoria  in  genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgeranno attività dirette al benessere dell’individuo  attraverso  l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida  emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita  la  Federazione  Medico  Sportiva Italiana  (FMSI),  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai  sensi  dell’art.
1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;
g) a decorrere dal 25 giugno  2020  sarà consentito  lo  svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome  che, d’intesa con il Ministero della Salute e  dell’Autorità  di  Governo delegata in materia di sport, abbiano  preventivamente  accertato  la compatibilità  delle  suddette  attività  con   l’andamento   della situazione epidemiologica nei rispettivi  territori;
h) le attività dei comprensori sciistici potranno essere  svolte  a condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello  svolgimento  delle suddette attività con l’andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonee a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida nazionali;


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