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Coronavirus: il nuovo DPCM dell’11 Giugno 2020


In caso di trasporto terrestre, sarà autorizzato il transito,  con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE  o  extra  UE),  fermo  restando  l’obbligo  di  comunicare

immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,   di   segnalare   tale   situazione   con    tempestività  all’Autorità  sanitaria  per  il  tramite  dei   numeri   telefonici appositamente  dedicati.

Il  periodo  massimo  di   permanenza   nel territorio italiano è di 36 ore.

In caso di superamento del  periodo di permanenza saranno applicati gli  obblighi di comunicazione e di  sottoposizione  a  sorveglianza  sanitaria  ed isolamento fiduciario.

In caso di trasporto aereo, resterà fermo l’obbligo di  segnalare, in caso di  insorgenza  di  sintomi  COVID-19,  tale  situazione al Dipartimento di prevenzione  dell’Azienda  sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati  e di  sottoporsi,   nelle   more   delle   conseguenti   determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

I  passeggeri  in  transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE)  ovvero  in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:

a) ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia, a consegnare al vettore all’atto  dell’imbarco  dichiarazione  resa, recante  l’indicazione  in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche  da  parte dei vettori o armatori, di:

1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;

2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e  del  mezzo  di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;

3)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le comunicazioni durante la permanenza in Italia;

b) a non allontanarsi dalle aree ad essi  specificamente  destinate all’interno delle aerostazioni.

In caso  di  trasporto  aereo,  i  passeggeri  in  transito  con destinazione finale all’interno del territorio italiano effettueranno la comunicazione nel luogo di destinazione  finale  e  nei  confronti  del Dipartimento di prevenzione dell’azienda  sanitaria  territorialmente competente in base a detto luogo.

Il luogo  di  destinazione  finale sarà  considerato come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea  utilizzato  per fare ingresso in Italia.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicate:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai cittadini e ai residenti  nell’Unione  Europea,  negli  Stati parte dell’accordo di Schengen, in  Andorra,  Principato  di  Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del  nord  che  fanno  ingresso  in Italia per comprovati motivi di lavoro;

d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio  di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

e) ai lavoratori transfrontalieri  in  ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o  secondaria in  Italia  per  spostamenti  all’estero  per   comprovate   esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

g) ai movimenti da e per la Repubblica di San  Marino  o  lo  Stato della Città del Vaticano;

h) ai funzionari e agli agenti,  comunque  denominati,  dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al   personale   militare

nell’esercizio delle loro funzioni;

i) agli alunni e agli studenti per la  frequenza  di  un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la settimana.

In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di esigenze di protezione dei  cittadini  all’estero  e  di  adempimento degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20 aprile  2015, potranno essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle disposizioni del presente articolo.


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