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Coronavirus: il nuovo DPCM dell’11 Giugno 2020


L’art. 2 concernente “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza  delle attività produttive industriali e commerciali”, ha previsto che, sull’intero territorio nazionale, tutte le  attività  produttive industriali e commerciali dovranno rispettare   i   contenuti   del   protocollo condiviso    di regolamentazione delle misure per  il  contrasto  e  il  contenimento della  diffusione  del  virus  covid-19  negli  ambienti  di   lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti  sociali. Inoltre, per quanto concerne i  rispettivi ambiti di  competenza, dovrà essere rispettato  il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile  2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro  e  delle    politiche  sociali  e  le  parti  sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

L’art. 3 concernente “Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale”, ha previsto che sull’intero  territorio  nazionale  sono applicate le seguenti misure:

a) il personale sanitario si dovrà attenere alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle  infezioni  per  via  respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti fornite dal Ministero della salute;

b) è  raccomandata  l’applicazione  delle  misure di prevenzione igienico sanitaria;

c)  nei  servizi  educativi  per  l’infanzia  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  università,  negli  uffici  delle  pubbliche amministrazioni, devono essere esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;

d)  i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  devono promuovere   la diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico sanitarie  anche   presso   gli   esercizi commerciali;

e) nelle pubbliche amministrazioni, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario,  nonché in  tutti  i locali aperti al pubblico devono essere  messi a  disposizione degli addetti, nonché’ degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

f) le aziende di  trasporto  pubblico  anche  a  lunga  percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è obbligatorio sull’intero territorio nazionale  usare  protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui non sarà  possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti  con  forme  di  disabilità  non  compatibili  con  l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Invece potranno essere utilizzate  mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si deve aggiungere alle  altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani)  che restano invariate e prioritarie.

Nel  predisporre,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri  dipendenti  con  le  modalità  di  cui  all’art.   263   del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  le  pubbliche  amministrazioni dovranno assicurare il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di tutela della salute adottate dalle competenti autorita’.


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