L’art. 2 concernente “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”, ha previsto che, sull’intero territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali dovranno rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali. Inoltre, per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza, dovrà essere rispettato il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.
L’art. 3 concernente “Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale”, ha previsto che sull’intero territorio nazionale sono applicate le seguenti misure:
a) il personale sanitario si dovrà attenere alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
b) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria;
c) nei servizi educativi per l’infanzia nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle pubbliche amministrazioni, devono essere esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;
d) i sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico devono essere messi a disposizione degli addetti, nonché’ degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è obbligatorio sull’intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sarà possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Invece potranno essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo delle mascherine di comunità si deve aggiungere alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Nel predisporre, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni dovranno assicurare il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorita’.