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Decreto semplificazioni: le novità in materia di contratti pubblici


Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle   misure   di   contenimento   e    contrasto    dell’emergenza epidemiologica COVID-19 fino  alla  scadenza  del  predetto  stato  di emergenza, procederà nell’ambito dei  poteri  conferitigli  e  con  le modalità  previste  dalla   suddetta   norma,   all’acquisizione   e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi  di  protezione individuale, nonché di ogni necessario  bene  strumentale,  compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato  avvio  dell’anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e  contrastare  l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali.

Il Commissario dovrà provvedere nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del  Consiglio dei  ministri  a  valere  sul  Fondo  emergenze  nazionali   di   cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1;  le risorse sono versate sull’apposita contabilità speciale intestata al Commissario.

A tale scopo, le procedure di affidamento dei  contratti pubblici, necessarie per dare attuazione al  primo  periodo, potranno essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale delle suddette risorse.

Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale  per  il  contrasto  dell’emergenza  COVID-19, potranno  essere  avviate  dal  Commissario   straordinario   di   cui all’articolo  122  del   decreto-legge   n.   18   del   2020   anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

In ogni caso in cui per la selezione del contraente  o  per  la stipulazione  del  contratto  relativamente  a  lavori,   servizi   o forniture previsti o in  qualunque  modo  disciplinati  dal  presente decreto, sarà richiesto di  produrre  documenti  unici  di  regolarità contributiva di cui al decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche  sociali  30  gennaio  2015,  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero  il  possesso  dei predetti  documenti  unici,  non   si   applicheranno  le   disposizioni dell’articolo 103,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  18  del  2020, relative alla  proroga  oltre  la  data  del  31  luglio  2020  della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

L’articolo 4 del decreto legislativo  15  novembre  2011,  n.208, il comma 1 sarà sostituito dal seguente: “Con regolamento, da emanarsi con decreto del  Presidente  della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro  della  difesa, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e  del Consiglio di Stato, che  si  pronuncia  entro  quarantacinque  giorni dalla richiesta, è definita la  disciplina  esecutiva,  attuativa  e integrativa  delle  disposizioni  concernenti  le  materie   di   cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed  e),  anche  in  relazione alle disposizioni del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50, applicabili al presente decreto.”;


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