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Decreto semplificazioni: le novità in materia di contratti pubblici


– All’art 7 è stato introdotto il fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
Al fine di garantire la regolare e tempestiva  prosecuzione  dei lavori diretti alla realizzazione delle opere  pubbliche  di  importo pari o superiore alle soglie  di  cui  all’articolo  35  del  decreto legislativo n. 50 del 20126, nei  casi  di  maggiori  fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali, sarà istituito  nello  stato  di  previsione  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall’anno2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere  pubbliche.

Il  Fondo non potrà finanziare nuove opere e l’accesso non potrà essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi  da  una accelerazione   della   realizzazione   delle   opere   rispetto   al cronoprogramma aggiornato.

Per l’anno 2020 lo stanziamento del  fondo  ammonterà a 30 milioni di euro.

Per gli anni successivi, con il disegno di legge di bilancio, sarà iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse  stanziate  nella  prima  delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni  di  euro, per la  realizzazione  da  parte  delle  Amministrazioni  centrali  e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente.

Il Fondo sarà altresì alimentato:

a) dalle risorse disponibili in bilancio anche  in  conto  residui, destinate al finanziamento dell’opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;

b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del  Fondo alla stazione appaltante per residui passivi  caduti  in  perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere  sul  Fondo di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal  Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

Le stazioni appaltanti potranno  fare  richiesta  di  accesso  al Fondo  quando,  sulla  base  dell’aggiornamento  del   cronoprogramma finanziario  dell’opera,  risulti,  per  l’esercizio  in  corso,   un fabbisogno  finanziario  aggiuntivo  non  prevedibile  rispetto  alle risorse disponibili per la regolare  e  tempestiva  prosecuzione  dei lavori.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia  e  delle  finanze entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del  presente  decreto,  saranno  individuate  le  modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.

Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti, da adottare con cadenza  trimestrale,  su  richiesta  delle  stazioni appaltanti,  previa   verifica   da   parte   delle   amministrazioni finanziatrici  dell’aggiornamento  del   cronoprogramma   finanziario dell’opera  e  dell’impossibilità  di  attivare  i   meccanismi   di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, saranno assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell’opera,  nei limiti delle disponibilità  annuali  del  Fondo.

All’onere derivante pari a 30 milioni di  euro  per l’anno 2020, si  provvederà  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per  l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto  a  17  milioni  di euro l’accantonamento relativo al  Ministero  dell’economia  e  delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro  l’accantonamento  relativo  al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7  milioni di  euro  l’accantonamento  relativo  al  Ministero  dell’istruzione, dell’università e della  ricerca;  quanto  a  1,7  milioni  di  euro l’accantonamento relativo al Ministero  dell’interno;  quanto  a  0,9 milioni di euro l’accantonamento relativo al  Ministero  dei  beni  e delle attività culturali e del turismo; quanto a 8 milioni  di  euro l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  sarà  autorizzato  ad apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di  bilancio anche nel conto dei residui;


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