– All’art 7 è stato introdotto il fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 20126, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali, sarà istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall’anno2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
Il Fondo non potrà finanziare nuove opere e l’accesso non potrà essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato.
Per l’anno 2020 lo stanziamento del fondo ammonterà a 30 milioni di euro.
Per gli anni successivi, con il disegno di legge di bilancio, sarà iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente.
Il Fondo sarà altresì alimentato:
a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell’opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;
b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.
Le stazioni appaltanti potranno fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell’aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell’opera, risulti, per l’esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.
Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell’aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell’opera e dell’impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, saranno assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell’opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo.
All’onere derivante pari a 30 milioni di euro per l’anno 2020, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l’accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno; quanto a 0,9 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
Il Ministro dell’economia e delle finanze sarà autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui;