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Decreto semplificazioni: le novità in materia di contratti pubblici


-All’art.4 sono introdotte modificazioni per la  conclusione dei contratti pubblici e per i ricorsi giurisdizionali, come di seguito riportate.
All’articolo 32, comma 8,  del  decreto  legislativo  2016, n. 50, è stata aggiunta la seguente dicitura: “La  mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere  motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita  esecuzione  del  contratto  e  viene valutata ai fini della responsabilita’ erariale  e  disciplinare  del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata  per  la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la  stipulazione  del contratto.  Le  stazioni  appaltanti avranno  facolta’  di   stipulare contratti  di  assicurazione  della  propria  responsabilita’  civile derivante dalla conclusione del  contratto  e  dalla  prosecuzione  o sospensione della sua esecuzione”.
In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di affidamento, si applicherà l’articolo 125 del codice del processo  amministrativo;
– All’art. 5 è stata fissata la sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica, che ha previsto quanto segue.
Fino al 31 luglio 2021, in deroga all’articolo 107  del  decreto legislativo n. 50 del 2016,  la  sospensione,  volontaria  o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione  delle opere pubbliche di importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui all’articolo 35 del  medesimo  decreto  legislativo,  anche  se  già iniziati, potranno avvenire, esclusivamente, per  il  tempo  strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili

derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle  opere,  ivi  incluse  le  misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi  ragioni  di  ordine  tecnico,  idonee  a  incidere  sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi sarà accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

Nelle ipotesi suesposte,  il  collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla  comunicazione  della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe  determinarla, dovrà adottare una determinazione con cui accerta l’esistenza  di  una  causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e  indica  le  modalità con  cui intenderà  proseguire  i  lavori  e  le eventuali modifiche necessarie  da  apportare  per  la  realizzazione dell’opera a regola  d’arte.

Nel caso in  cui  la  prosecuzione  dei  lavori,  per  qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore  anche  in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non potrà proseguire  con  il soggetto  designato,  la  stazione  appaltante,  previo  parere   del collegio consultivo tecnico, dichiarerà  senza indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3  e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione  del contratto, che  opera  di  diritto,  e  provvederà  secondo  una  delle seguenti alternative modalità:

a)  procedere  all’esecuzione  in  via  diretta  dei  lavori,   anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione,  di altri enti o società  pubbliche  nell’ambito  del  quadro  economico

dell’opera;

b) interpellare progressivamente i  soggetti  che  avranno  partecipato alla originaria procedura di  gara  come  risultanti  dalla  relativa graduatoria,  al  fine  di   stipulare   un   nuovo   contratto   per

l’affidamento  del  completamento  dei  lavori,  se  tecnicamente  ed economicamente possibile e alle  condizioni  proposte  dall’operatore economico interpellato;

c) indire una nuova procedura per l’affidamento  del  completamento dell’opera;

d) proporre alle autorità governative la nomina di  un  commissario straordinario  per  lo  svolgimento  delle  attività  necessarie  al completamento dell’opera.

Al fine di salvaguardare i livelli  occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l’impresa  subentrante,  ove possibile e compatibilmente con la  sua  organizzazione,  proseguirà  i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore  se privi di occupazione.

Le disposizioni precitate  si  applicano  anche  in  caso  di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione  dei  lavori,  non  giustificato dalle esigenze descritte precedentemente, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari  o  superiore  a  un  decimo  del  tempo previsto o stabilito per la  realizzazione  dell’opera  e,  comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o  stabilito  per la realizzazione dell’opera, da calcolarsi a decorrere dalla data  di entrata in vigore del presente decreto.

Salva l’esistenza di uno dei casi di sospensione  precitati, le parti non potranno invocare l’inadempimento della controparte  o di  altri  soggetti  per  sospendere  l’esecuzione  dei   lavori   di realizzazione  dell’opera  ovvero  le   prestazioni   connesse   alla tempestiva realizzazione dell’opera. In sede giudiziale, sia in  fase cautelare che di merito,  il  giudice  dovrà tenere  conto  delle  probabili conseguenze del provvedimento stesso  per  tutti  gli  interessi  che potranno essere lesi, nonché del  preminente  interesse  nazionale  o locale  alla  sollecita  realizzazione   dell’opera,   e,   ai   fini dell’accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuterà anche la irreparabilità del pregiudizio per  l’operatore  economico,  il  cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell’opera.

In ogni caso, l’interesse  economico dell’appaltatore  o  la  sua  eventuale  sottoposizione  a  procedura concorsuale o di crisi non potrà essere ritenuto  prevalente  rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica;


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