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Decreto semplificazioni: le novità in materia di contratti pubblici


-All’art. 3 viene previsto che al fine di potenziare e semplificare il sistema delle  verifiche antimafia per rispondere con efficacia e celerità  alle  esigenze degli   interventi   di   sostegno    e    rilancio    del    sistema economico-produttivo conseguenti all’emergenza sanitaria globale  del COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorrerà sempre il caso d’urgenza  e si  procederà  ai  sensi  dell’articolo  92,  comma  3,   del   decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  nei  procedimenti  avviati  su istanza di parte, che  hanno  ad  oggetto  l’erogazione  di  benefici economici comunque denominati, erogazioni,  contributi,  sovvenzioni, finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni  e  pagamenti  da  parte   di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio  della  documentazione non sia immediatamente conseguente  alla  consultazione  della  banca dati di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2001.

Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche  antimafia  riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procederà mediante  il  rilascio  della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente  alla consultazione della Banca dati nazionale unica  della  documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto  che  risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti  alle  verifiche  antimafia.

L’informativa  liberatoria provvisoria  consentirà  di  stipulare,  approvare  o   autorizzare   i contratti e subcontratti relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.

Al fine di rafforzare l’effettività e  la  tempestività degli accertamenti,  si  procederà  mediante  la consultazione della banca dati nazionale unica  della  documentazione antimafia nonché tramite l’immediata acquisizione degli esiti  delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

Qualora  la   documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una  delle  cause

interdittive ai sensi  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011, n.159, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2,  del  medesimo decreto legislativo recederanno dai contratti, fatto salvo il  pagamento

del valore delle opere  già  eseguite  e  il  rimborso  delle  spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti  delle  utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  dall’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90.

Con  decreto  del  Ministro  dell’interno,  da  adottare  entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno  essere  individuate  ulteriori  misure  di   semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.

Il Ministero dell’interno potrà  sottoscrivere protocolli, o altre  intese  comunque  denominate, per la prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di  criminalità organizzata, anche  allo  scopo  di  estendere  convenzionalmente  il ricorso alla documentazione  antimafia  di  cui  all’articolo  84.

I protocolli di cui al presente articolo  potranno essere  sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica  per  l’economia  nazionale nonché  con  associazioni  maggiormente  rappresentative  a  livello nazionale di categorie produttive, economiche  o  imprenditoriali,  e potranno prevedere modalità  per  il  rilascio  della  documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l’attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi.

I protocolli potranno prevedere l’applicabilità  delle  previsioni  del  presente  decreto anche nei rapporti tra  contraenti,  pubblici  o  privati,  e  terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

L’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, nonché  l’iscrizione  nell’anagrafe antimafia   degli   esecutori   istituita   dall’articolo   30    del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  equivale   al   rilascio dell’informazione antimafia.

Le stazioni appaltanti dovranno prevedere negli avvisi, bandi di  gara  o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione  dalla  gara  o  di  risoluzione  del contratto;


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