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Decreto semplificazioni: le novità in materia di contratti pubblici


-All’art. 8 sono introdotte le seguenti ulteriori disposizioni urgenti  in materia di contratti pubblici.

In relazione alle procedure pendenti disciplinate  dal  decreto legislativo n.50 del 2016, i cui bandi o avvisi, con i  quali si indice una gara, saranno pubblicati alla data  di  entrata in vigore del decreto in commento, nonché, in caso di  contratti  senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in  ogni  caso per  le  procedure  disciplinate  dal  medesimo  decreto  legislativo avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021:

a) sarà sempre autorizzata la consegna dei lavori in via  di  urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo  80  del medesimo decreto legislativo;

b) le stazioni appaltanti potranno prevedere, a pena  di  esclusione dalla procedura, l’obbligo per  l’operatore  economico  di  procedere alla visita dei luoghi, nonché  alla  consultazione  sul  posto  dei documenti di gara e relativi allegati ai  sensi  e  per  gli  effetti dell’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del  2016 esclusivamente   laddove   detto   adempimento    sia    strettamente indispensabile in ragione della  tipologia,  del  contenuto  o  della complessità dell’appalto da affidare;

c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicheranno le riduzioni dei termini  procedimentali  per  ragioni  di  urgenza  di  cui  agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e  3,  del decreto  legislativo  n.  50  del   2016.   Nella   motivazione   del provvedimento che disporrà la riduzione dei termini non sarà necessario dar conto delle ragioni  di  urgenza,  che  si  considereranno comunque sussistenti;

d) le procedure di  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture potranno essere avviate anche in mancanza di una specifica  previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo  21  del  decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati,  a  condizione  che  entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli  effetti dell’emergenza COVID-19.

In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le  stazioni  appaltanti, fermo quanto previsto dall’articolo 103 del  decreto-legge  17  marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile 2020, n. 27, provvederanno all’adozione dell’eventuale provvedimento  di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.

In relazione agli accordi quadro  di  cui  all’articolo  54  del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata  in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e  fermo  quanto  previsto dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvederanno  entro la data del 31 dicembre 2020, all’aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all’esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.

Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto:

a) il direttore dei lavori adotterà, in  relazione  alle  lavorazioni effettuate alla medesima data  e  anche  in  deroga  alle  specifiche clausole contrattuali, lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il certificato di pagamento verrà emesso contestualmente  e  comunque entro cinque giorni dall’adozione  dello  stato  di  avanzamento.

Il pagamento verrà effettuato entro quindici giorni  dall’emissione  del certificato di cui sopra;

b) saranno riconosciuti, a valere sulle  somme  a  disposizione  della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento  e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti  dai  ribassi d’asta,   i   maggiori    costi    derivanti    dall’adeguamento    e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in  fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in  attuazione delle misure  di  contenimento, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del   pagamento   del   primo   stato   di   avanzamento   successivo all’approvazione  dell’aggiornamento  del  piano   di   sicurezza   e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;

c) il rispetto delle misure di contenimento ove impedisca, anche  solo  parzialmente,  il  regolare  svolgimento  dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi  o  delle  forniture costituisce causa di forza  maggiore,  ai  sensi  dell’articolo  107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora  impedisca di  ultimare  i  lavori,  i  servizi  o  le  forniture  nel   termine contrattualmente previsto,  costituirà  circostanza  non  imputabile all’esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo  107  ai  fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si  applicheranno  gli obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste  dal  terzo  e  dal  quarto  periodo  del  comma  4 dell’articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Al decreto legislativo n. 50 del 2016 saranno apportate le seguenti modificazioni:

a) l’art. 38 sarà così riscritto:


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