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Decreto semplificazioni: le novità in materia di contratti pubblici


– All’art. 9 sono state introdotte misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali.
All’articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55, sono state apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito  dal  seguente:  ” Con  uno  o  più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e

dei trasporti, sentito il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze, previo  parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   sono individuati gli  interventi  infrastrutturali  caratterizzati  da  un elevato  grado  di  complessità  progettuale,  da  una   particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da  complessità delle  procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un  rilevante  impatto sul tessuto socio  –  economico  a  livello  nazionale,  regionale  o locale, per la cui realizzazione o completamento si rende  necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti.

Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro quindici  giorni  dalla  richiesta;  decorso  inutilmente  tale termine si prescinde dall’acquisizione del parere.

Con  uno  o  più decreti successivi, da adottare con le  modalità  di  cui  al  primo periodo entro il 30 giugno 2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui  al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari    straordinari.    In    relazione    agli     interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale  o  locale,  i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai  soli  fini  della loro individuazione, previa intesa con il  Presidente  della  Regione interessata.

Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo   sono identificati con i corrispondenti  codici  unici  di  progetto  (CUP) relativi all’opera principale e agli interventi ad essa collegati.”;

b) il comma 3, è così sostituito:  “Per l’esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari  possono essere abilitati ad assumere direttamente  le  funzioni  di  stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in  materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei  principi  di  cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, nonché delle disposizioni del codice  delle  leggi  antimafia  e delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6 settembre  2011,  n.  159,  e  dei  vincoli  inderogabili   derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti dalle direttive 2014/24/UE e  2014/25/UE,  e  delle  disposizioni  in materia di subappalto. Per l’esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario  straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di ordinanze.”;

c) è introdotto il comma 3-bis, che così recita: È autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai  Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per  le  spese di  funzionamento  e  di  realizzazione  degli  interventi  nel  caso svolgano  le  funzioni  di  stazione   appaltante.

Il   Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al  quale  le  amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti  in bilancio riguardanti il trasferimento di  risorse  alle  contabilità speciali.

Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle  risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di  affidamento  dei contratti anche nelle more  del  trasferimento  delle  risorse  sulla contabilità  speciale.

Gli  impegni  pluriennali   possono   essere annualmente rimodulati con la legge di  bilancio  in  relazione  agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Le risorse destinate  alla  realizzazione  degli interventi  sono  trasferite,   previa   tempestiva   richiesta   del Commissario,  alle  amministrazioni  competenti,  sulla  contabilià’ speciale  sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  dell’intervento comunicati al Commissario.

I provvedimenti di natura regolatoria,  ad esclusione di quelli di natura gestionale,  adottati  dai  Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte  dei conti  e  pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica italiana. Si applica  l’articolo  3,  comma  1-bis,  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20.

I termini di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l’organo emanante può,  con motivazione   espressa,   dichiarare   i    predetti    provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori  ed  esecutivi,  a  norma  degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7  agosto  1990,  n. 241.

Il  monitoraggio  degli  interventi  effettuati  dai  Commissari straordinari avviene  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.”;

d) il  comma  4  è  così riscritto:  “I  Commissari straordinari  trasmettono  al  Comitato  interministeriale   per   la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente,  i progetti approvati, il relativo quadro economico,  il  cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n.  229  del  2011,  segnalando altresì   semestralmente   eventuali   anomalie   e    significativi scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di definanziamento degli interventi. Le modalità e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di  quanto  ivi  previsto  per  i  procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di  cui  ai commi 3 e 3-bis, nonché la possibilità di avvalersi  di  assistenza tecnica nell’ambito del quadro  economico  dell’opera,  si  applicano anche agli interventi dei Commissari  straordinari  per  il  dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale  per  la  mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la  tutela  della  risorsa ambientale, di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88 del  13  aprile  2019,  e  dei  Commissari  per  l’attuazione   degli interventi idrici di cui all’articolo 1, comma 153,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145  e  del  Commissario  unico  nazionale  per  la depurazione di cui all’articolo 2,  comma  1,  del  decreto-legge  29 dicembre 2016 n.243 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2017, n. 18 e all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge  14 ottobre 2019 n.111, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12 dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la  bonifica  dei  siti  di interesse nazionale di cui all’articolo 252, del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;

e) il comma 5 è così sostituito: “ Con  i  medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i  termini  e  le attività connesse alla realizzazione dell’opera  nonché  una  quota percentuale del  quadro  economico  degli  interventi  da  realizzare eventualmente da destinare  alle  spese  di  supporto  tecnico  e  al compenso per i Commissari straordinari.

I  compensi  dei  Commissari, ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non  superiore  a  quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n. 111.  Per  il  supporto  tecnico  e  le   attività   connesse   alla realizzazione dell’opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o  maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,   di   strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata  nonché  di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all’articolo  1,  comma  2,  della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a  carico  dei quadri  economici  degli  interventi  da  realizzare   o   completare nell’ambito della percentuale di cui al primo periodo.

I  Commissari straordinari  possono  nominare   un   sub-commissario.   L’eventuale compenso del sub commissario da determinarsi in misura non  superiore a quella indicata all’articolo  15,  comma  3,  del  decreto-legge  6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15 luglio  2011,  n.  111,  è  posto  a  carico  del  quadro  economico dell’intervento da realizzare, nell’ambito della quota percentuale di cui al primo periodo.”.

Al fine di garantire l’uniformità nelle gestioni  commissariali finalizzate  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  o  interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei  relativi tempi di esecuzione, a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti  i  commissari nominati per la predetta finalità sulla base di specifiche norme  di legge operano, fino all’ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55. Restano esclusi dall’ambito di applicazione del citato articolo 4,  i commissari nominati ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge  16  novembre 2018, n. 130, ai sensi dell’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno 2020,  n.  41,  nonché  i  commissari  straordinari   nominati   per l’attuazione di interventi  di  ricostruzione  a  seguito  di  eventi calamitosi.

Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 11.

Leggi il D.L.
D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – artt. 1-9


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