Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Decreto semplificazioni: le novità in materia di contratti pubblici


-All’Art. 2 sono introdotte procedure  per  l’incentivazione  degli  investimenti   pubblici   in

relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia fino al 31 luglio 2021, come riportate di seguito.

Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine  di  far fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di contenimento e dell’emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  si applicheranno le procedure di affidamento e la disciplina dell’esecuzione del contratto di cui al presente  articolo  qualora  la  determina  a contrarre o altro atto di  avvio  del  procedimento  equivalente  sia adottato entro il 31 luglio 2021.

In tali casi, salve le  ipotesi  in cui  la  procedura  sia  sospesa   per   effetto   di   provvedimenti dell’autorità  giudiziaria,  l’aggiudicazione   o   l’individuazione definitiva del contraente avverrà entro il termine di sei mesi  dalla data di adozione dell’atto di  avvio  del  procedimento.

Il  mancato rispetto dei  termini  di  cui  sopra,  la  mancata tempestiva  stipulazione   del   contratto   e   il   tardivo   avvio dell’esecuzione dello stesso potranno essere valutati  ai  fini  della responsabilità del responsabile unico  del  procedimento  per  danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiranno causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o  di  risoluzione del contratto per inadempimento.

Le stazioni  appaltanti procederanno all’affidamento delle attività di  esecuzione  di  lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di  importo  pari  o  superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile 2016 n.  50,  mediante  la  procedura  aperta,  ristretta  o,  previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti  dalla  legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli  61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori  ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i  settori  speciali.

Per l’affidamento  delle  attività  di  esecuzione  di  lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di  opere  di  importo  pari  o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto  legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui  all’articolo  63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e  di cui all’articolo 125, per i settori speciali potrà essere  utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni  di  estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della  crisi  causata  dalla pandemia COVID-19  o  dal  periodo  di  sospensione  delle  attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi,  i  termini,  anche  abbreviati,  previsti   dalle   procedure ordinarie non potranno essere rispettati.

Nei  casi  di  cui  sopra e  nei  settori  dell’edilizia scolastica,   universitaria,   sanitaria    e    carceraria,    delle infrastrutture per la  sicurezza  pubblica,  dei  trasporti  e  delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, nonché gli interventi funzionali  alla  realizzazione della transizione energetica,  le stazioni appaltanti, per l’affidamento  delle  attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei  servizi  di ingegneria e architettura, inclusa l’attività  di  progettazione,  e per l’esecuzione dei relativi contratti, opereranno in  deroga  ad  ogni disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre 2011,  n.   159,   nonché   dei   vincoli   inderogabili   derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile  unico del  procedimento  che,  con  propria  determinazione  adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.

Gli  atti  delle  stazioni  appaltanti  adottati  ai  sensi  del presente articolo sono pubblicati e aggiornati  sui  rispettivi  siti istituzionali, nella sezione  «Amministrazione  trasparente»   sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e  per  gli  effetti del predetto decreto  legislativo  n.  33  del  2013,  sono  altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all’articolo 29, comma 1,  del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il ricorso ai contratti secretati di cui all’articolo 162 del decreto legislativo n.  50  del  2016  è limitato ai casi di  stretta  necessità  e  richiede  una  specifica motivazione;


Richiedi informazioni