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Decreto semplificazioni: le novità in materia di contratti pubblici


-All’art. 6 è stato disposto che il Collegio consultivo tecnico dovrà rispettare i seguenti presupposti.
Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti  alla  realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di  cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile  2016  n.  50, sarà obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di  un collegio consultivo  tecnico,  prima  dell’avvio  dell’esecuzione,  o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti  previsti dall’articolo  5  e  con  funzioni  di  assistenza  per   la   rapida risoluzione delle controversie  o  delle  dispute  tecniche  di  ogni natura  suscettibili  di  insorgere  nel  corso  dell’esecuzione  del contratto stesso.
Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore  del   decreto,  il  collegio consultivo tecnico sara’ nominato entro  il  termine  di  trenta  giorni decorrenti dalla medesima data.
Il collegio  consultivo  tecnico  sarà  formato,  a  scelta  della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di  motivata complessita’ dell’opera e  di  eterogeneita’  delle  professionalita’ richieste,  dotati  di  esperienza  e  qualificazione   professionale adeguata  alla  tipologia  dell’opera,  tra  ingegneri,   architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza  nel  settore  degli appalti delle concessioni e degli  investimenti  pubblici,  anche  in relazione allo specifico  oggetto  del  contratto  e  alla  specifica conoscenza  di  metodi  e  strumenti  elettronici  quali  quelli   di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM),  maturata  per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca  ovvero  di  una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni  nel  settore di riferimento.
I componenti del collegio potranno  essere scelti dalle parti di comune accordo,  ovvero  le  parti  potranno  concordare  che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e  che  il  terzo  o  il quinto  componente,  con  funzioni  di  presidente,  sia  scelto  dai componenti di nomina di parte.
Nel caso in cui le parti  non  trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine  indicato, questo è designato entro i  successivi  cinque  giorni  dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le  opere  di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle citta’ metropolitane per  le  opere  di  rispettivo interesse.
Il collegio consultivo tecnico si  intende  costituito  al momento  della  designazione  del  terzo  o  del  quinto  componente.
All’atto della costituzione sarà fornita al collegio  consultivo  copia dell’intera documentazione inerente al contratto.
Nell’adozione  delle  proprie   determinazioni,   il   collegio consultivo potrà operare anche  in  videoconferenza  o  con  qualsiasi altro collegamento da remoto e potrà procedere ad audizioni  informali delle parti per favorire,  nella  risoluzione  delle  controversie  o delle  dispute  tecniche  eventualmente  insorte,  la  scelta   della migliore soluzione per  la  celere  esecuzione  dell’opera  a  regola d’arte.
Il collegio potrà altresì convocare le parti  per  consentire l’esposizione   in   contraddittorio   delle   rispettive    ragioni.
L’inosservanza delle determinazioni del collegio  consultivo  tecnico verrà valutata ai fini della responsabilita’ del soggetto agente  per danno  erariale  e  costituisce,   salvo   prova   contraria,   grave
inadempimento  degli  obblighi   contrattuali;   l’osservanza   delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilita’ del soggetto agente per danno  erariale,  salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico  avranno  la natura del  lodo  contrattuale  previsto  dall’articolo  808-ter  del codice  di  procedura  civile,  salva  diversa  e  motivata  volonta’ espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.
Salva diversa  previsione  di  legge,  le   determinazioni   del   collegio consultivo  tecnico verranno  adottate  con  atto   sottoscritto   dalla maggioranza dei componenti,  entro  il  termine  di  quindici  giorni decorrenti  dalla  data  della  comunicazione  dei  quesiti,  recante succinta  motivazione,  che  potrà  essere  integrata  nei  successivi
quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza  dei  componenti.  In caso di particolari esigenze istruttorie  le  determinazioni  potranno essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione  dei  quesiti.
Le decisioni saranno assunte a maggioranza.
Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile  unico  del procedimento,  potranno  costituire  un  collegio  consultivo  tecnico formato da tre componenti  per  risolvere  problematiche  tecniche  o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella  fase antecedente  alla  esecuzione  del   contratto,   ivi   comprese  le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre  clausole e condizioni  del  bando  o  dell’invito,  nonché  la verifica  del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione  e di aggiudicazione.
In tale caso due componenti  saran no  nominati  dalla stazione appaltante e il terzo componente sarà nominato  dal  Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  le  opere  di  interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle citta’ metropolitane per le opere di interesse locale.
Il  collegio  consultivo  tecnico  sarà  sciolto   al   termine dell’esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne sarà obbligatoria la costituzione, in  data  anteriore  su  accordo  delle parti.
Nelle ipotesi in cui ne sarà obbligatoria  la  costituzione,  il collegio potrà essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.
I componenti del collegio consultivo tecnico avranno diritto a  un compenso a carico delle parti e proporzionato al  valore  dell’opera, al numero, alla qualita’ e alla  tempestivita’  delle  determinazioni assunte.
In  caso  di  ritardo  nell’assunzione delle  determinazioni  sarà  prevista  una  decurtazione  del  compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per  ogni ritardo.
Il compenso sarà liquidato  dal  collegio  consultivo  tecnico unitamente all’atto contenente le determinazioni, salva la  emissione di parcelle di acconto,  in  applicazione  delle  tariffe  richiamate dall’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  aumentate fino a un quarto.
Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici  d’ufficio.
I compensi dei membri del collegio  saranno  computati  all’interno  del quadro economico dell’opera alla voce spese impreviste.
Ogni  componente  del  collegio  consultivo  tecnico  non  potrà ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque  non potrà svolgere più di dieci incarichi  ogni  due  anni.
In  caso  di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore  a sessanta giorni nell’assunzione anche di una sola  determinazione,  i componenti del collegio non potranno essere nuovamente  nominati  comen componenti di altri collegi per la  durata  di  tre  anni  decorrenti dalla data di maturazione  del  ritardo.
Il  ritardo  ingiustificato nell’adozione anche di una sola determinazione sara’ causa di  decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante potrà assumere  le determinazioni di propria  competenza  prescindendo  dal  parere  del collegio;


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