-All’art. 6 è stato disposto che il Collegio consultivo tecnico dovrà rispettare i seguenti presupposti.
Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sarà obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall’articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del decreto, il collegio consultivo tecnico sara’ nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.
Il collegio consultivo tecnico sarà formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessita’ dell’opera e di eterogeneita’ delle professionalita’ richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento.
I componenti del collegio potranno essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti potranno concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle citta’ metropolitane per le opere di rispettivo interesse.
Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente.
All’atto della costituzione sarà fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto.
Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo potrà operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e potrà procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte.
Il collegio potrà altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico verrà valutata ai fini della responsabilita’ del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave
inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilita’ del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico avranno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volonta’ espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.
Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico verranno adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che potrà essere integrata nei successivi
quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni potranno essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.
Le decisioni saranno assunte a maggioranza.
Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, potranno costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
In tale caso due componenti saran no nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente sarà nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle citta’ metropolitane per le opere di interesse locale.
Il collegio consultivo tecnico sarà sciolto al termine dell’esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne sarà obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.
Nelle ipotesi in cui ne sarà obbligatoria la costituzione, il collegio potrà essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.
I componenti del collegio consultivo tecnico avranno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualita’ e alla tempestivita’ delle determinazioni assunte.
In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni sarà prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo.
Il compenso sarà liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all’atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, aumentate fino a un quarto.
Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d’ufficio.
I compensi dei membri del collegio saranno computati all’interno del quadro economico dell’opera alla voce spese impreviste.
Ogni componente del collegio consultivo tecnico non potrà ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non potrà svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.
In caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non potranno essere nuovamente nominati comen componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.
Il ritardo ingiustificato nell’adozione anche di una sola determinazione sara’ causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante potrà assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio;
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