È stato pubblicato nella G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 il decreto-legge cd. “semplificazione” n. 76 del 16 luglio 2020, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, concernente l’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici.
Il decreto ha stabilito che:
– all’art. 1 sono previste procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia fino al 31 luglio 2021, come riportate di seguito.
Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicheranno le procedure di affidamento riportate di seguito:
· le stazioni appaltanti procederanno all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento dovrà contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati.
Gli affidamenti diretti potranno essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procederanno, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.
Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procederanno all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
La stazione appaltante non richiederà le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola
procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificheranno la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.
Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare dovrà essere dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;