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Decreto semplificazioni: le novità in materia di contratti pubblici


È stato pubblicato nella G.U.  n. 178 del 16 luglio 2020 il decreto-legge cd. “semplificazione”  n. 76 del 16 luglio 2020, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, concernente l’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici.
Il decreto ha stabilito che:

– all’art. 1 sono previste procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia fino al 31 luglio 2021, come riportate di seguito.

Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine  di  far fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di contenimento e dell’emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  in deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicheranno le procedure di affidamento riportate di seguito:

·         le  stazioni  appaltanti   procederanno all’affidamento delle attività di esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di  importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per  servizi  e  forniture  nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  all’articolo  63  del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di  cui  all’articolo  35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari  o

superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e  fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del 2016.

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento dovrà contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati.

Gli  affidamenti  diretti  potranno  essere  realizzati  tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli  elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  n.  50 del 2016. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e  di  parità  di  trattamento,  procederanno,  a  loro scelta, all’aggiudicazione  dei  relativi  appalti,  sulla  base  del criterio dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ovvero  del prezzo più basso.

Nel caso di aggiudicazione  con  il  criterio  del prezzo più basso, le stazioni  appaltanti  procederanno  all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, del decreto legislativo  n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La stazione appaltante non richiederà le  garanzie  provvisorie  di  cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione  della  tipologia   e   specificità   della   singola

procedura, ricorrano particolari esigenze che  ne  giustificheranno la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare dovrà essere dimezzato  rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;


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