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Mercati elettronici: verifiche sull’aggiudicatario
La legge di conversione ha modificato i commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 36 del d.lgs. 50/2016.

Il testo originario del comma 6-ter disponeva che, nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verificasse esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

Tale disposizione è stata integrata al fine di precisare che resta ferma la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione dai soggetti responsabili dell’ammissione ai mercati elettroni in base al disposto del precedente comma 6-bis.

E’ stata invece soppressa la disposizione recata dal comma 6-quater relativa alla possibilità, per i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione, di usare formulari standard in luogo del DGUE.


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