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Convertito il Decreto Sblocca cantieri: le novità in materia di appalti


Disciplina del subappalto
La legge di conversione ha previsto una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici.

Il termine di efficacia finale di tale disciplina è fissato al 31 dicembre 2020.

Si prevede che il subappalto deve essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e, in deroga alla disciplina dettata dall’art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016, non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Tale percentuale si colloca a metà strada tra quella (pari al 30%) prevista dal testo previgente del comma 2 dell’art. 105 e quella (pari al 50%) prevista dal testo iniziale del d.l. 32/2019.

Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l’applicazione:

del comma 6 dell’articolo 105 (inizialmente abrogato dal d.l. 32/2019) che prevede l’obbligatoria indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, o, indipendentemente dall’importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
del comma 2 dell’articolo 174, il quale prevede che gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi;
delle verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore, dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La sospensione in esame opera limitatamente alla fase della gara. Resta infatti in vigore e pienamente efficace il comma 7 dell’art. 105, in base al quale “L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80”
In sede di conversione non sono state confermate due modifiche previste nel testo originario del d.l. 32/2019, ovvero:

·         l’eliminazione della previsione secondo cui l’affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori;

·         l’obbligo del pagamento diretto qualora il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa.


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