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Convertito il Decreto Sblocca cantieri: le novità in materia di appalti


Calcolo della soglia di anomalia
Restano confermate, dopo la legge di conversione, le nuove metodologie di calcolo della soglia di anomalia.

Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso sono previste due procedure di calcolo da applicare, rispettivamente:

nel caso che vi siano 15 o più offerte ammesse (comma 2 dell’articolo 97);
nel caso in cui le offerte ammesse siano comprese tra 5 e 14 (comma 2-bis dell’articolo 97).

Quando il numero di offerte ammesse è pari o superiore a quindici:

a)      si calcola la somma e la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, escludendo il 10%, arrotondato all’unità superiore, delle offerte più alte e di quelle più basse (cosiddetto taglio delle ali). Nell’effettuare il taglio delle ali, le offerte di uguale valore di ribasso sono da considerare distintamente e se, effettuando il calcolo, sono presenti più offerte di uguale valore delle offerte da accantonare, le suddette offerte sono comunque da accantonare;

b)      si calcola, quindi, lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media dei ribassi calcolata ai sensi della lettera a);

c)      si sommano la media aritmetica e lo scarto medio dei ribassi, ottenendo così un primo valore della soglia

d)     la soglia calcolata al punto c) viene diminuita di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre decimali della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). Si ottiene così la soglia di anomalia

Quando il numero di offerte ammesse è compreso tra 5 e 14:

a)      si calcola la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, dopo aver comunque effettuato il “taglio delle ali” del 10% delle offerte di maggiore e minore ribasso. Nell’effettuare il taglio delle ali, le offerte di uguale valore di ribasso sono da considerare distintamente e se, effettuando il calcolo, sono presenti più offerte di uguale valore delle offerte da accantonare, le suddette offerte sono comunque da accantonare

b)      si calcola, quindi, lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano media aritmetica dei ribassi precedentemente ottenuta;

c)      si calcola, quindi, il rapporto tra lo scarto medio e la media aritmetica ottenuti nei passaggi precedenti;

d)     Se tale rapporto:

·         è pari o inferiore al valore 0,15, la soglia di anomalia sarà data dalla media aritmetica dei ribassi incrementata del 20%della stessa media;

·         è superiore a 0,15, la soglia di anomalia si ottiene sommando la media dei ribassi e lo scarto, come sopra ottenuti

Al fine di rendere non predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà procedere con decreto a rideterminare i medesimi criteri (articolo 2-ter dell’articolo 97).

Quanto al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al comma 3 dell’articolo 97 del d.lgs. 50/2016 viene precisato che il calcolo dell’anomalia viene effettuato quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 3, fermo restando che la stazione appaltante, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Relativamente all’esclusione automatica delle offerte anomale (comma 8 dell’articolo 97), si stabilisce l’obbligatorietà della stessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo;
il valore della gara è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (di cui all’art. 35 del Codice);
la gara non riveste carattere transfrontaliero;
il numero delle offerte è inferiore a 10.


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