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Convertito il Decreto Sblocca cantieri: le novità in materia di appalti


Disciplina dei consorzi stabili
E’ stata confermata, in sede di conversione, la modifica apportata all’articolo 47 del d.lgs. 50/2016 in materia di consorzi stabili.

Riscrivendo il comma 2 viene chiarito che i consorzi stabili tra imprenditori individuali, società commerciali o cooperative ovvero di professionisti e di ingegneria, di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Per i lavori, si demanda al nuovo regolamento unico di attuazione (e non più alle Linee guida Anac), di stabilire, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Rispetto alla previgente disciplina, viene previsto che non costituisce subappalto, altresì, l’affidamento delle prestazioni ai propri consorziati da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane.

Viene poi aggiunto un nuovo comma 2-bis, che detta disposizioni concernenti i consorzi stabili di servizi e forniture.

Esso stabilisce che la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati.

Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente


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