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Convertito il Decreto Sblocca cantieri: le novità in materia di appalti


Contenuti della progettazione
Resta confermata, dopo la legge di conversione, la modifica apportata al comma 5 dell’articolo 23 del d.lgs. 50/2016 che disciplina le fasi di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

La nuova disciplina prevede che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è obbligatoriamente preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali solo per i lavori pubblici “sopra soglia” (cioè di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea fissata dall’art. 35 del Codice).

Per i lavori sotto-soglia, invece, l’elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali sarà effettuata solo, eventualmente, su richiesta della stazione appaltante.

E’ stato invece integrato il comma 6 dell’articolo 23 del d.lgs. 50/2016 che disciplina i documenti e le attività che stanno alla base dell’elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

La norma prevede che il progetto di fattibilità sia basato:

su studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e non, come disponeva il testo previgente, su studi preliminari sull’impatto ambientale;
sulla descrizione delle misure di compensazione e di mitigazione dell’impatto ambientale e non, come disponeva il testo previgente, sulle esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale.
nonché, in base ad un’integrazione apportata in sede di conversione, su verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse.

Infine sono stati confermati i nuovi commi 11-bis e 11-ter dell’articolo 23 del d.lgs. 50/2016.

Il comma 11-bis prevede che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.

Il successivo comma 11-ter dispone che le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche (previsto dall’art. 12 del d.l. 98/2011) sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del Demanio.


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