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Convertito il Decreto Sblocca cantieri: le novità in materia di appalti


Criteri di aggiudicazione: OEPV e minor prezzo
In sede di conversione è stato nuovamente modificato l’articolo 95 in materia di criteri di aggiudicazione dell’appalto.

In base alla nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 95 devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, ai sensi del successivo comma 4:

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)

Rispetto al testo originario del decreto è stata eliminata la soppressione del comma 10-bis dell’articolo 95, pertanto permane l’obbligo di rispettare il tetto massimo del 30% per l’attribuzione del punteggio economico qualora si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.


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