Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Piemonte, deliberazione n. 347 – Contabilizzazione assunzione programmata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di contabilizzazione delle somme previste per un’assunzione programmata, ma non effettuata, ai fini della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 557 della legge 296/2006.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 347/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 ottobre, hanno condiviso la soluzione alla quale sono pervenute le pronunzie delle sezioni regionali della Basilicata (deliberazione 2/2012), Campania (deliberazione 253/2012), Lombardia (deliberazione 235/2013) e Veneto (deliberazioni 45/2013 e 97/2013), nonché la circolare del M.E.F. (nota in data 26 febbraio 2013, prot. n. 6279, emessa in risposta ad un quesito dell’ANCI relativo alle modalità di applicazione per gli enti assoggettati al patto di stabilità interno a decorrere dal 2013, del regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale).

Pertanto, secondo i magistrati contabili, ai soli fini del rispetto del limite stabilito dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, le spese relative alle cessazioni dal servizio intervenute nel corso dell’anno possono essere conteggiate, indipendentemente dal momento della cessazione dal servizio, nella misura necessaria a consentire l’effettuazione del turn over nei limiti consentiti dalla legge e sempre che l’assunzione sia effettivamente avvenuta.

Tuttavia, i magistrati contabili, hanno rilevato l’esistenza di un evidente contrasto interpretativo tra alcune sezioni regionali quali la Toscana, con le deliberazioni 190/2013 e 256/2013, e la Sardegna, con la deliberazione 19/2013.

In ragione del contrasto interpretativo, gli atti sono stati rimessi al Presidente della Corte dei conti, affinché sia valutata la possibilità di deferire alla sezione autonomie o alle sezioni riunite la questione di massima in ordine alla possibilità, per gli enti soggetti al patto di stabilità, di ricomprendere, nella spesa di personale per l’anno di riferimento, ai fini della riduzione prevista dall’art. 1 comma 557 della legge 296/2006, l’importo relativo ad assunzioni programmate, ma non effettuate e in caso positivo le modalità di contabilizzazione delle somme previste per le suddette assunzioni.

 


Richiedi informazioni