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Campania, deliberazione n. 253 – Assunzioni 2013 programmate nel 2012


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere nel 2013 all’assunzione del personale di cui alla programmazione del fabbisogno (per l’anno 2012), in quanto un’eventuale presa di servizio dei nuovi assunti negli ultimi mesi del 2012, determinerebbe una spesa di personale inferiore rispetto a quella prevista per l’anno 2013, laddove la spesa sarebbe correttamente contabilizzata nell’intera annualità.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 253/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 novembre hanno confermato l’interpretazione fornita dalla Sezione Basilicata con la deliberazione n. 2/2012, secondo cui “la programmazione di nuove assunzioni con avvio delle relative procedure determina un “effetto prenotativo” nello stesso anno sulle relative somme ai soli fini del disposto di cui all’art. 1 comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza che ciò comporti una prenotazione d’impegno in senso contabile. Ne consegue che quando e se nell’anno successivo le assunzioni verranno concretamente effettuate con impegno delle relative spese, si dovrà tener conto, ai fini del raffronto con le spese dell’anno precedente ai sensi del predetto comma 557, delle spese che seppur non impegnate risultano prenotate nel precedente esercizio” .

Secondo i magistrati, tuttavia, il mancato compimento dell’iter assunzionale non deve essere imputabile a fatto dell’ente medesimo o concretare condotte elusive altrimenti sarebbe ravvisabile il rischio di un utilizzo strumentale del quadro normativo delineato, in spregio al principio cardine di riduzione progressiva delle spese di personale rispetto all’anno precedente.


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