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Assunzioni enti minori: il Mef non ammette deroghe per il 2013


I comuni entrati nel patto di stabilità dal 1° gennaio 2013 potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato esclusivamente entro il limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

E’ evidente che dall’applicazione dell’articolo 76, comma 7 de d.l. 112/2008 conseguirà una riduzione dei margini di operatività per gli enti nella definizione degli organici, che determinerà criticità organizzative e funzionali, ma non sono ammesse deroghe.

Questo il chiarimento fornito dalla Ragioneria generale dello Stato in una nota del 26 febbraio 2013, con cui la Ragioneria ha risposto all’Anci, che aveva chiesto se i comuni di piccole dimensioni demografiche, assoggettati al patto di stabilità a decorrere dal 2013, potevano concludere le procedure concorsuali avviate nel 2012, nel rispetto dei vincoli contenuti nel comma 562 della finanziaria 2007, ma non ancora concluse al 1° gennaio 2013, data dalla quale tali enti devono rispettare diversi e più stringenti vincoli assunzionali, ex art. 76, comma 7 d.l. 112/2008.

L’Anci, nella richiesta di parere, aveva evidenziato che la conclusione dei concorsi avviati a copertura del turn over sarebbe da ritenere possibile in quanto non comprometterebbe gli equilibri finanziari complessivi, posto che la relativa spesa non si qualificherebbe come spesa aggiuntiva a carico dell’erario, in quanto autorizzata ai sensi della previgente disciplina.

La Ragioneria ha precisato che il blocco del turn over al 40% costituisce una norma inderogabile, ma le procedure assunzionali iniziate nel 2012 “potranno essere fatte salve soltanto laddove si trovino ad uno stadio avanzato di svolgimento, che può dirsi verosimilmente coincidente con l’avvenuta pubblicazione, al 31 dicembre 2012, del calendario delle relative prove d’esame”.

Tale eccezione è legittimata dal fatto che il nuovo regime assunzionale è in una fase di prima applicazione e che gli enti locali hanno la necessità per di acquisire in organico figure professionali necessarie al corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Il procedimento selettivo dovrà comunque concludersi entro il 2013.

Simile problematica era stata sottoposta, nel corso del 2012, anche ad alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, tra cui la Basilicata che aveva chiarito che qualora fossero state programmate nuove assunzioni in un determinato esercizio, con avvio delle relative procedure, “appare coerente consentire all’ente di portarne a conclusione l’iter anche se le assunzioni dovessero essere concretamente effettuate nell’esercizio successivo”.

La Corte dei Conti della Basilicata, con la deliberazione 2/2012 aveva però precisato che lo slittamento non doveva essere imputabile all’ente.

Secondo i magistrati contabili della Basilicata, “la programmazione di nuove assunzioni con avvio delle relative procedure determina un “effetto prenotativo” nello stesso anno sulle relative somme”, senza che ciò comporti una prenotazione di impegno in senso contabile.

Ne consegue che quando e se nell’anno successivo le assunzioni dovessero essere concretamente effettuate con impegno delle relative spese, l’ente dovrà tener conto, ai fini del raffronto con le spese dell’anno precedente, ai sensi del comma 557, delle spese che, seppur non impegnate, erano state “prenotate” nel precedente esercizio.

 

 


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