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Veneto, deliberazione n. 45 – Ente entrato nel patto 2013 e vincoli asunzionali


Un ente non soggetto a patto nel 2012, ma rientrante nei relativi vincoli nel 2013, ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione della disciplina vincolistica in materia di spesa di personale e vincoli assunzionali di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

In particolare, l’ente ha chiesto se l’adozione di un provvedimento pianificatorio nel 2012 (integrazione del piano occupazionale) sia sufficiente a superare la mancanza di un impegno di spesa vero e proprio in tale esercizio.

Ciò, al fine di evitare che la riduzione della spesa complessiva del personale 2012, dovuta a cessazione e a collocamento in aspettativa di due dipendenti, determini, nel confronto con quella complessiva 2013, lo sforamento del vincolo imposto dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 45/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 febbraio, hanno chiarito che “la mera programmazione di assunzione di personale nell’esercizio di riferimento, seppur approvata in sede di bilancio di previsione, non integra la fattispecie d’impegno “automatico” di cui al citato art. 183, comma 2 lett. a), se ed in quanto riferita ad obbligazioni non ancora giuridicamente perfezionate, per le quali non sussiste ancora alcun rapporto di lavoro con l’Ente”.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto condivisibile il principio di diritto espresso dalla Sezione Basilicata con delibera n. 2/2012 secondo il quale “la programmazione di nuove assunzioni con avvio delle relative procedure determina un “effetto prenotativo” nello stesso anno sulle relative somme ai soli fini del disposto di cui all’art. 1 comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza che ciò comporti una prenotazione d’impegno in senso contabile”.

Pertanto, se nell’anno successivo le assunzioni verranno concretamente effettuate con impegno delle relative spese, si dovrà tener conto delle spese che, seppur non impegnate, risultano prenotate nel precedente esercizio, ai fini del raffronto con le spese dell’anno precedente ai sensi del predetto comma 557.

Secondo i magistrati, comunque, è necessario verificare che il mancato compimento dell’iter assunzionale non sia imputabile a fatto dell’ente medesimo o finalizzato a condotte elusive.

In tal caso, infatti, si realizzerebbe un uso strumentale del quadro normativo delineato, in spregio al principio cardine di riduzione progressiva delle spese di personale rispetto all’anno precedente.


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