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Toscana, deliberazione n. 256 – Divieto assunzioni piccoli comuni


Un Sindaco di un comune compreso tra i 1.001 e i 5.000 abitanti e sottoposto al patto di stabilità dal 2013, ai sensi dell’articolo 16, comma 31, del d.l. 138/2011, non potendo in base alla nuova disciplina procedere a nuove assunzioni, ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assumere sulla base di una procedura concorsuale rientrante nella pregressa programmazione e già in corso in avanzato stato.
I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 255/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio, hanno ribadito, sulla base di quanto affermato dalla sezione autonomie nella deliberazione 6/2012, che non vi sono ragioni per sottrarre i comuni soggetti al patto di stabilità dal 2013 all’immediata e uniforme applicazione dei vincoli di contenimento della spesa che impongono il contenimento della spesa di personale, ed ha perciò ritenuto dover dare risposta negativa al quesito proposto relativo ad un caso analogo (Sezione Toscana, parere 190/2013).
Ciò anche alla luce dell’interpretazione estensiva fornita dalla Ragioneria Generale dello stato con nota del 26 febbraio 2013 n. 927 che in riferimento al transito dalla pregressa alla nuova disciplina ha affermato che “Tenuto conto, dunque, da un lato, che il nuovo regime assunzionale è in una fase di prima applicazione e, dall’altro, della necessità per gli Enti locali di acquisire in organico figure professionali necessarie al corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, si ritiene che, coerentemente con la tempistica che la legge impone per l’adeguamento agli obblighi in parola (ovvero come sopra evidenziato, 1° gennaio 2013, cfr. art. 16, comma 31, d.l. 138/2011), le medesime procedure potranno essere fatte salve soltanto laddove si trovino ad uno stadio avanzato di svolgimento, che può dirsi verosimilmente coincidente con l’avvenuta pubblicazione, al 31 dicembre 2012, del calendario delle relative prove d’esame. Resta inteso che il procedimento di reclutamento dovrà concludersi entro il corrente anno.”
La Sezione, in applicazione del principio di cui all’articolo 12 delle Preleggi, ha ribadito che la norma in esame non consente un’interpretazione estensiva, quale quella operata dal M.E.F., che è da ritenere contra legem.


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