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Toscana, del. 234/2022 – Incentivi tecnici


Il Sindaco di un comune ha formulato un’articolata richiesta di parere in tema di incentivi tecnici ex art. 113 d.lgs. 50/2016. In particolare, l’ente chiede se per legittimare l’erogazione di tali incentivi debbano ricorrere i seguenti presupposti:

– che sia avvenuto accantonamento delle somme riferite all’incentivo nel quadro economico dell’opera/lavoro/servizio a cui tali somme si riferiscono e che tale accantonamento sia previsto fin da subito e senza possibili eccezioni;

– che sia stato disposto specifico atto di dettaglio di quanto genericamente accantonato con cui il responsabile di servizio competente per l’appalto abbia individuato formalmente ex ante le figure professionali da coinvolgere nel procedimento, assegnando loro le quote incentivanti percepibili, anche al fine di predeterminare la presunta esigibilità delle somme, presupposto necessario per registrare e imputare il relativo impegno di spesa;

– che le suddette somme siano passate sul fondo risorse decentrate a conclusione dell’affidamento;

– che l’appalto sia stato affidato mediante gara e se possa estendersi l’incentivazione tecnica alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/forniture svolte in applicazione dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 234/2022, depositata il 2 dicembre 2022, hanno dapprima ricordato che la giurisprudenza contabile è intervenuta più volte sulla corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento, fornendo, specie negli ultimi anni, una serie di orientamenti operativi, nei quali ha definito regole e condizioni per l’applicazione dell’istituto.

In merito al primo quesito, la Corte, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Sardegna, del. 1/2022; sez. contr. Lombardia, del. 131/2022; sez. contr. Friuli Venezia Giulia, del 43/2021; sez. contr. Puglia, del. 103/2021), ritiene che sia necessario l’accantonamento delle risorse incentivanti nel quadro economico mediante la costituzione del fondo nei limiti percentuali indicati dalla norma, e che, tuttavia, si possano ammettere eccezioni, qualora l’inclusione nel quadro economico di incentivi, inizialmente non previsti, sia giustificato da fatti sopravvenuti e non prevedibili con l’ordinaria diligenza, ed a fronte di una motivazione rafforzata, che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico e della complessità delle attività svolte.

Venendo al secondo quesito, i magistrati toscani ribadiscono che è il regolamento previsto dalla normativa in esame che individua le tipologie dei dipendenti beneficiari degli incentivi, l’ammontare delle percentuali da corrispondere a ciascuna figura professionale interna, i principi di ripartizione, la graduazione delle responsabilità, i provvedimenti da adottare e da parte di chi per individuare la struttura tecnico amministrativa destinataria dell’incentivo riferito allo specifico intervento, le regole per valorizzare l’apporto dei dipendenti in base alla professionalità, ecc.

In merito all’esigibilità e all’imputazione della spesa, nella deliberazione in commento, viene richiamata espressamente la deliberazione 43/2021 della sezione di controllo per l’Emilia Romagna, che ha ricostruito esaustivamente i passaggi relativi all’erogazione dell’incentivo, dall’impegno alla liquidazione passando per l’esigibilità della prestazione retributiva, con riferimento al contenuto dell’art. 183 del Tuel ed al principio della competenza finanziaria potenziata.

Relativamente al terzo quesito posto dall’ente, la Corte conferma che le risorse in esame devono transitare nel fondo per la contrattazione integrativa, sia pur “in modo figurato”, essendo la relativa spesa sottratta al tetto del salario accessorio.

Quanto, infine, all’ultimo quesito, i magistrati contabili toscani ricordano che:

– la giurisprudenza contabile ha più volte ribadito come presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici sia l’espletamento di una gara, considerando il tenore letterale della norma (c. 2), il quale individua nell’importo posto “a base di gara” il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche;

– tale orientamento ha subito un’evoluzione verso un’interpretazione ampia del concetto di gara, secondo cui la necessaria condizione dell’espletamento di una procedura comparativa risulta soddisfatta anche nell’ipotesi del ricorso ad una procedura strutturata sul modello disciplinato dall’art. 36, c., 2, lett. b), del citato decreto (c.d. “affidamento diretto mediato”) o anche alle procedure negoziate senza bando prescritte, temporaneamente, dall’art. 1, c. 2, lett. b), del d.l. 76/2020 (cfr. ex multis Corte dei conti, sez. contr. Liguria, del. n. 59/2021).

In conclusione, concordando con il richiamato orientamento, la Corte toscana conferma l’esclusione dalla disciplina degli incentivi tecnici dell’affidamento diretto (ad es. l’affidamento per somma urgenza ex art. 163) ad eccezione dei casi in cui, “per la complessità della fattispecie contrattuale l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria” (Sez. reg. Veneto, del. n. 121/2020).

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Leggi la deliberazione

CC 234-2022 Toscana

 

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