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Friuli Venezia Giulia, del. 43/2021 – Varianti in corso d’opera e incentivi tecnici


Un sindaco ha richiesto un parere circa le modalità di calcolo degli incentivi per funzioni tecniche in caso di variante. In particolare, viene richiesto alla Sezione interpellata se in tale fattispecie sia corretto incrementare il fondo incentivante e, citando una precedente deliberazione, la n. 162/2018 della Sezione di controllo della Puglia, la quale precisava che l’incentivo va calcolato sul nuovo importo di base di gara, cosa si debba intendere per “importo a base di gara” e “nuovo importo a base di gara”.

Nella deliberazione n. 43/2021 pubblicata in data 21 ottobre 2021, i magistrati contabili del Friuli Venezia Giulia, pur non riscontrando nel quesito avanzato la prevista astrattezza e generalità, ritengono comunque, in considerazione della rilevanza della materia trattata, di esaminarne i contenuti “offrendo – però – una lettura del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento”.

Rispetto al quesito relativo al calcolo degli incentivi tecnici (art. 113 D. lgs. 50/2016), i magistrati contabili ricordano la funzione premiale dello strumento in questione, trattandosi, quindi, di “un emolumento aggiuntivo per lo svolgimento di prestazioni professionali qualificate (…)”, che però integra anche “l’obbiettivo di razionalizzazione della spesa evitando aggravio di oneri per tempi e costi non preventivati (…)”.

Quanto alla costituzione del fondo, i magistrati, richiamando la copiosa giurisprudenza contabile in materia, ricordano, dapprima, che quel 2% di risorse che le SA destinano al fondo in questione, previsto al comma 2 dell’art. 113 del codice dei contratti, è “a valere sugli stanziamenti rappresentati da tutte le risorse a disposizione per la realizzazione dell’appalto” (Sez. controllo Toscana n. 80/2021) e “non afferenti ai capitoli di spesa del personale” (Sez. controllo Friuli V.G. n. 6/2018) ovvero, che “riferire la determinazione del fondo al momento dell’avvio della gara e non al suo esito, ha lo scopo di ancorare tale operazione ad elementi non connotati dall’incertezza dell’esito (…)”.

Tuttavia, nella delibera in commento, si rileva come la giurisprudenza contabile più recente non ha escluso a priori che “gli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico, (quindi in fase di indizione del bando)”, possano trovare copertura in bilancio e “quindi (…) la loro successiva inclusione nel nuovo quadro economico”, a patto che tale inclusione sia giustificata da situazioni non prevedibili, che derogano “al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento”, e non invece da un difetto di programmazione, da una mancata diligenza e da un mancato rispetto del principio di buon andamento.

Quanto invece la questione delle varianti i magistrati contabili, rispetto al quesito posto, ritengono, intanto, di dover interpretare  le varianti in questione “in senso stretto di cui all’art. 106, comma 1, lettera c) del codice dei contratti, ovvero quelle che dipendono da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore”, come per esempio sopravvenienza di nuove disposizioni legislative, regolamentari ecc…

Pertanto, rispetto soprattutto al quesito sulla possibilità di “armonizzare i principi e le finalità dell’istituto incentivante rispetto alla disciplina dello ius variandi”, i magistrati contabili riprendono ancora le risultanze dei diversi interventi della giurisprudenza contabile, vale a dire la “non incompatibilità in senso assoluto tra varianti e incentivazione e, quindi, dei relativi flussi sul fondo, anche in aumento” (sez. controllo Puglia n. 162/2018) evidenziando, che una adeguata conciliazione fra gli stessi è tale quando gli incentivi seguono “una logica di efficienza, efficacia e razionalizzazione lasciando fuori le modificazioni contrattuali che derivano da condotte che si discostano dal parametro della diligenza”.

In presenza di varianti scaturite da circostanze impreviste e imprevedibili e che hanno il carattere della necessità, la rimodulazione degli importi dovrà essere correlata “all’importo della perizia della variante (…) in relazione alle maggiori risorse stanziate per l’appalto” (Sez. Piemonte n. 8/2014 e 97/2014Sez. puglia n. 162/2018 cit.).

In conclusione, i magistrati contabili rimettono alla discrezionalità dell’Ente locale la valutazione sulla definizione della remunerazione dell’incentivo in caso di varianti, raccomandando allo stesso una “rigorosa valutazione dell’effettiva situazione e legittimazione alla corresponsione” affinché le decisioni siano guidate da “logiche di efficienza, efficacia, e razionalità della spesa” basate su “ragioni giustificative conformi alla ratio dell’istituto (…)”.

 

Leggi la Delibera

CC 43-2021 Friuli V.G

 

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