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Emilia-Romagna, del. 43/2021 – Liquidazione degli incentivi tecnici


Un sindaco ha chiesto se sia legittimo procedere alla liquidazione degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 richiesti in assenza di:

a) un apposito quadro economico predisposto dal RUP, approvato dal Responsabile del Servizio e sottoposto alla Giunta Comunale;

b) accantonamento delle necessarie risorse a carico del bilancio di previsione 2019-2021;

c) definizione delle quote percentuali da riconoscere ai soggetti coinvolti, in relazione alle funzioni espletate;

d) una relazione sulle attività svolte da ogni singolo soggetto interessato dalla procedura.

 

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 43/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 aprile 2021, hanno osservato che alla luce del quadro normativo l’approvazione del regolamento comunale non è determinabile ai fini della costituzione del fondo, essendo l’ente autorizzato direttamente dalla legge a procedere all’accantonamento nei limiti massimi previsti del 2%, ma è condizione necessaria per la ripartizione del fondo  tra gli aventi diritto, attraverso la  definizione delle quote percentuali da riconoscere ai soggetti coinvolti, in relazione alle funzioni espletate, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissati in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Inoltre, il regolamento dell’ente locale costituisce un elemento atto ad integrare la “fattispecie complessa” che conduce alla liquidazione del compenso incentivante (in tal senso Sez. Reg. Contr. Lazio, Deliberazione n. 57/2018/PAR; Sez. Reg. Contr. Friuli Venezia Giulia, Deliberazione n. 6/2018/PAR e Sez. Reg. Contr. Toscana Deliberazione n. 186/2017/PAR, che la definisce “condicio sine qua non” per attuare il riparto). Perciò ai regolamenti dell’amministrazione è demandata dalla legge l’individuazione delle tipologie dei dipendenti beneficiari degli incentivi, nonché l’indicazione dell’ammontare delle percentuali da corrispondere.

I magistrati contabili hanno evidenziato che l’ammontare degli incentivi per funzioni tecniche deve essere predeterminato nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture, in quanto gli stanziamenti di bilancio effettuati per la realizzazione dell’opera o per l’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto comprendono anche quelli destinati agli incentivi tecnici in virtù della normativa che autorizza, l’accantonamento delle risorse destinate alla corresponsione degli incentivi a fronte dell’espletamento delle funzioni tecniche. Infatti, i magistrati contabili hanno osservato che anche l’ANAC  nella delibera n. 1047 del 25 novembre 2020, ha precisato che non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, delle determinazioni dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici al dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, in quanto le somme stanziate per i soggetti incaricati di svolgere le attività cui è connessa la corresponsione degli incentivi devono essere riportate nei quadri economici dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture, che sono contenuti negli atti propedeutici alla fase di scelta del contraente.

I magistrati contabili hanno osservato per quanto riguarda l’impegno di spesa , che l’art. 183 del TUEL prevede che l’impegno  costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di un’obbligazione giuridicamente perfezionata vengono determinate le somme da pagare, il soggetto creditore, la ragione e relativa scadenza nonché viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell’ambito della disponibilità finanziaria ai sensi dell’art. 151. Inoltre, l’imputazione della spesa relativa agli incentivi per funzioni tecniche deve essere effettuata nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata e nell’esercizio in cui si prevede che la spesa divenga esigibile ( Sez. Reg. di controllo Piemonte, Deliberazione n. 25/2019; Sez. Reg. di controllo Umbria Deliberazione n. 56/2019/PAR).

In conclusione, i magistrati contabili, ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa e della liquidazione degli incentivi tecnici hanno ribadito che:

a) l’ente deve essere dotato di un apposito regolamento interno in quanto esso costituisce condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo;

b) le risorse finanziarie del fondo costituito siano ripartite per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata;

c) l’impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse già accantonate nel quadro economico dell’appalto attraverso la costituzione del fondo nei limiti delle percentuali indicate dal legislatore e degli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;

d) la liquidazione dell’incentivo deve essere preceduta dall’accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, anche attraverso l’acquisizione di una relazione redatta dal dipendente che però non è da sola sufficiente a garantire il corretto accertamento propedeutico all’erogazione.

 

Leggi la Deliberazione

CC 43-2021 Emilia Romagna


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