Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sardegna, del. 1/2022 – Incentivi funzioni tecniche


Il Sindaco di un Comune di Selargius (CA) ha chiesto un parere in merito agli incentivi tecnici ex art. 113 d.lgs. 50/2016. In particolare, ha richiesto se nel caso in cui una Sa subentri a un’altra in una procedura per l’affidamento di un appalto, la SA subentrante possa rivedere il quadro economico dell’appalto e rideterminare, per la sua parte di attività, il valore della percentuale di incentivi spettante ai propri dipendenti (RUP e Direttore dell’Esecuzione).

La Corte dei conti, sez. contr. della Sardegna, nella deliberazione 1/2022, depositata il 4 gennaio 2022, ha preliminarmente ricordato che il legislatore ha riconosciuto ad ogni p.a., la potestà regolamentare finalizzata alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del fondo ex art. 113 d.lgs. 50/2016, nonchè dell’eventuale riduzione dell’incentivo in presenza di incremento dei costi o dei tempi in difformità rispetto a quanto previsto negli atti di gara.

In tale regolamento inoltre devono essere definite le precise percentuali di incentivo dovute alle differenti figure professionali, al fine di garantire una diretta corrispondenza tra l’emolumento e l’attività da compensare.

Il regolamento costituisce una condizione determinante al fine di poter erogare gli incentivi e in tal senso, la Corte dei conti si è espressa in più occasioni (Corte Conti, sez, contr. Veneto del.  72/2019 e sez. contr. Emilia Romagna, del. 43/2021), in cui è stato precisato che “l’approvazione del regolamento comunale non è determinante ai fini della costituzione del fondo, essendo l’ente autorizzato direttamente dalla legge a procedere all’accantonamento nei limiti massimi previsti (2%), ma è condizione necessaria per la ripartizione del fondo tra gli aventi diritto, attraverso la definizione delle quote percentuali da riconoscere ai soggetti coinvolti, in relazione alle funzioni espletate, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissati in sede di contrattazione decentrata integrativa”.

La fase attuativa dell’erogazione degli incentivi è rimessa alla discrezionalità degli enti, che devono disciplinarla tenuto conto della propria struttura organizzativa e della propria capacità finanziaria.

Tale incentivo rappresenta un compenso accessorio la cui definizione di dettaglio è lasciata alle singole amministrazioni sulla base di una dinamica regolatoria, in parte esogena (la legge), in parte endogena (regolamento e contrattazione). Il regolamento e il confronto con i sindacati concorrono all’individuazione delle concrete misure attuative finalizzate all’attribuzione dei diritti economico–patrimoniali, come chiarito anche dalla sez. contr. Regione Friuli Venezia Giulia con la del.  43/2021.

Sulla gestione contabile degli incentivi tecnici si è espressa anche la Commissione Arconet approvando la modifica al paragrafo 5.2 del principio applicato della contabilità finanziaria, chiarendo che “Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 (…) sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L’impegno è registrato, con imputazione all’esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell’articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate (…) Fondi incentivanti il personale (legge Merloni). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale”.

La corretta procedura di contabilizzazione degli incentivi tecnici, come puntualmente specificata nel principio contabile, è strettamente correlata al mantenimento degli equilibri di bilancio, esigendo, pertanto, che ciascuna amministrazione, nella fissazione dei coefficienti per la costituzione del fondo e per la conseguente ripartizione tra gli aventi diritto, valuti attentamente la sostenibilità finanziaria della spesa “stante la necessità di assicurare un corretto uso delle risorse pubbliche e preservare una sana gestione finanziaria” (Corte Conti, sez. contr. Lombardia, del.  310/2019).

In merito al quesito posto dal Comune sardo, i magistrati contabili hanno chiarito che il legislatore ha stabilito un vincolo tra la responsabilità derivante dalla gestione della procedura di selezione del contraente, connessa alla realizzazione dell’intervento e all’erogazione della spesa finale, e la potestà regolamentare esercitata in ordine alla quantificazione degli incentivi tecnici.

Tale livello di responsabilità complessiva non sembra realizzarsi per una SA che abbia esclusivamente avviato la procedura d’appalto, adottando la determina a contrarre, ma non abbia gestito la stessa.

La determina a contrarre è strumento che consente all’amministrazione di esternare la propria volontà di rivolgersi al mercato per l’acquisizione di beni, lavori o servizi, ma non ha “efficacia provvedimentale, risultando atto inidoneo a costituire, in capo a terzi, posizioni di interesse qualificato e, peraltro, il suo carattere endoprocedimentale non la rende suscettibile di autonoma impugnazione” (TAR Campania, Sez. V, sent. 5380/2018).

Il quadro economico dell’intervento da realizzare, pertanto, può essere predisposto con progressivo approfondimento in base al livello di progettazione al quale si riferisce ed è suscettibile di variazioni nella fase di svolgimento della procedura.

La Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, ha chiarito quindi che la quantificazione degli incentivi tecnici è di competenza della SA aggiudicatrice, in quanto istituto che si fonda sul rapporto sinallagmatico tra prestazioni del personale e controprestazione a carico dell’amministrazione che beneficia dell’espletamento delle attività tecniche.

I magistrati contabili hanno quindi precisato che l’Amministrazione subentrante nella procedura di affidamento di un contratto può rivedere il relativo quadro economico ai fini di rideterminare il valore della percentuale di incentivi spettante ai propri dipendenti in applicazione dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e del proprio regolamento.

 

Leggi delibera

CC 1-2022 Sardegna

 

 

Si segnalano i nostri seminari e corsi in programma!

Self, agenzia che da oltre 10 anni, lavora al fianco delle p.a. e degli enti partecipati, offre servizi di formazione, assistenza e supporto in materia. Chiedi un preventivo gratuito scrivendo a info@self-entilocali.it e/o telefonando allo 0571/418873


Richiedi informazioni