In materia di SCUOLA, la legge di conversione ha introdotto al d.l. 34/2020 l’art. 230 bis il quale dispone che, limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonchè per il supporto all’utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il contingente di cui al primo periodo è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 9,3 milioni di euro per l’anno 2020, si provvederà ai sensi dell’articolo 265 del d.l. 34/2020.
Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, il Ministero dell’istruzione è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicembre 2021.
Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, avverranno con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7,9 milioni di euro per l’anno 2021, si provvederà a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019.
Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all’anno scolastico 2016/2017.
In nessun caso possono essere ri-conosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività.
Il fondo di cui sopra sarà ripartito con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell’area dirigenziale “Istruzione e ricerca”. Al relativo onere si provvederà ai sensi dell’articolo 265 del d.l. 34/2020.
La legge di conversione ha introdotto al d.l. 34/2020 l’art. 231 bis il quale dispone che, al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 del predetto articolo, a:
a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all’alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun
ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;
c) prevedere, per l’anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.
All’attuazione delle misure sopra riportate si provvederà a valere sulle risorse del fondo di cui
all’articolo 235 del d.l. 34/2020, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’ adozione delle predette misure sarà subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso. Il Ministero dell’istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvederà al monitoraggio delle spese di cui sopra per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Legge di conversione
L. 17 luglio 2020, n. 77 legge di conversione del d.l. 34-20