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Decreto Rilancio: pubblicato in G.U. la legge di conversione


In materia di SCUOLA, la legge di conversione ha introdotto al d.l. 34/2020 l’art. 230 bis  il quale dispone che, limitatamente  ai  mesi  da settembre a dicembre 2020, al fine  di  assicurare  la  funzionalità della strumentazione informatica anche  nelle  scuole  dell’infanzia, nelle scuole primarie e  nelle  scuole  secondarie  di  primo  grado, nonchè per il supporto all’utilizzo delle  piattaforme  multimediali per la didattica,  le  istituzioni  scolastiche  sono  autorizzate  a sottoscrivere contratti fino  al  31  dicembre  2020  con  assistenti tecnici, nel limite complessivo di  1.000  unità.
Con  decreto  del Ministro dell’istruzione, da emanare entro trenta giorni  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione, il  contingente  di  cui  al  primo  periodo  è ripartito  tra   le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli  studenti  di ciascun istituto scolastico.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 9,3 milioni di euro per l’anno  2020,  si  provvederà  ai  sensi dell’articolo 265 del d.l. 34/2020.
Nelle  more  dello  svolgimento   del   concorso   di   cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126, il Ministero dell’istruzione  è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato  articolo  2  con  una durata  massima  fino  al  31  dicembre  2021.

Conseguentemente   le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del  decreto-legge n. 126 del 2019, avverranno  con  decorrenza  successiva  alla  scadenza  dei predetti  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato.

Agli  oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7,9 milioni di euro  per  l’anno 2021, si provvederà a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del  decreto-legge  n.  126  del  2019.

Al fine di evitare la ripetizione di somme già  erogate  in favore dei dirigenti scolastici negli  anni  scolastici  2017/2018  e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione è istituito un fondo con la dotazione  di  13,1  milioni  di  euro  per l’anno  2020,  da  destinare  alla  copertura  delle  maggiori  spese sostenute   per   i   predetti   anni   scolastici   in   conseguenza dell’ultrattività riconosciuta  ai  contratti  collettivi  regionali relativi all’anno scolastico 2016/2017.

In nessun caso possono essere ri-conosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla  predetta ultrattività.

Il fondo di cui sopra sarà ripartito  con decreto del Ministro dell’istruzione, di  concerto  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze, informate le organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative  dell’area  dirigenziale  “Istruzione  e ricerca”. Al relativo onere si provvederà ai sensi dell’articolo 265 del d.l. 34/2020.

La legge di conversione ha introdotto al d.l. 34/2020 l’art. 231 bis  il quale dispone che, al fine di consentire  l’avvio  e  lo  svolgimento dell’anno  scolastico  2020/2021  nel  rispetto   delle   misure   di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del  Ministro  dell’istruzione,   di   concerto   con   il   Ministro dell’economia e delle finanze, saranno adottate, anche  in  deroga  alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i  dirigenti  degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 del predetto articolo, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all’alinea ove non sia possibile  procedere  diversamente,  al numero minimo e massimo di alunni per classe  previsto,  per  ciascun

ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al  decreto  del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

b)  attivare  ulteriori  incarichi  temporanei  di  personale docente  e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA)  a   tempo determinato dalla data di inizio  delle  lezioni  o  dalla  presa  di servizio fino al  termine  delle  lezioni,  non  disponibili  per  le assegnazioni e le utilizzazioni di  durata  temporanea.  In  caso  di sospensione dell’attività  in  presenza,  i  relativi  contratti  di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad  alcun indennizzo;

c) prevedere, per l’anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

All’attuazione delle misure sopra riportate  si  provvederà  a  valere  sulle  risorse  del  fondo  di  cui

all’articolo 235 del d.l. 34/2020, da ripartire tra gli  uffici  scolastici  regionali con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’ adozione delle predette  misure  sarà subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso. Il Ministero  dell’istruzione,  entro  il  31  maggio  2021, provvederà al monitoraggio delle  spese  di  cui  sopra per  il personale docente  e  ATA,  comunicando  le  relative  risultanze  al Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  –   Dipartimento   della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il  mese  successivo.  Le eventuali economie saranno versate all’entrata del bilancio dello  Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Legge di conversione
L. 17 luglio 2020, n. 77 legge di conversione del d.l. 34-20

 


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