All’art. 2, la leggi di conversione ha introdotto il comma 5 bis, secondo cui, al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero, potranno avviare, con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, procedure selettive per l’assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Sempre all’art. 2 viene così riscritto il comma 6, lett. b) “all’articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le parole: “Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l’equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa l’erogazione delle indennità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018.
A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell’amministrazione, non superiore all’ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti”.
In materia di gestione dell’emergenza sanitaria presso le STRUTTURE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA’ E ALTRI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’. la legge di conversione ha aggiunto l’art. 1 ter al d.l. 34/2020 il quale ha disposto che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, il Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2020, adotterà linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l’emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.
Le linee predette guida saranno adottate nel rispetto dei seguenti principi:
a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture sopra menzionate;
b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture sopra menzionate, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l’attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio sarà obbligato ad attenersi;
e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
Le strutture sopra menzionate saranno equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell’accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Dall’attuazione del presente articolo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.