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Decreto Rilancio: pubblicato in G.U. la legge di conversione


All’art. 2, la leggi di conversione ha introdotto il comma 5 bis, secondo cui, al  fine  di  garantire  l’erogazione  dei   livelli essenziali  di  assistenza (LEA),  gli  enti  e  le  aziende  del  Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di  mobilità  di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per  l’assorbimento  del personale in esubero, potranno avviare, con le modalità e nei  limiti di cui all’articolo 11 del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35, procedure  selettive  per   l’assunzione   di   personale   a   tempo indeterminato per  le  categorie  A,  B,  BS  e  C,  valorizzando  le esperienze  professionali  maturate  nello   svolgimento   anche   di prestazioni di lavoro flessibile di cui all’articolo 30  del  decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Sempre all’art. 2 viene così riscritto il comma 6, lett. b) “all’articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le parole: “Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l’equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa l’erogazione delle indennità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al  personale  del comparto sanità – Triennio  2016-2018,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018.
A valere sulle risorse di cui al presente comma  destinate  a  incrementare  i fondi  incentivanti,  le  regioni  e  le  province  autonome  possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato  al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato  di  emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di  importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei  contributi  previdenziali  e assistenziali e  degli  oneri  fiscali  a  carico  del  dipendente  e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi  e  degli oneri a  carico  dell’amministrazione,  non  superiore  all’ammontare delle   predette   risorse   destinate   a   incrementare   i   fondi incentivanti”.

In materia di gestione dell’emergenza sanitaria presso le  STRUTTURE  PER   ANZIANI,   PERSONE   CON DISABILITA’ E ALTRI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’. la  legge di conversione ha aggiunto l’art. 1 ter al d.l. 34/2020 il quale ha disposto che entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del  decreto in commento, il Comitato tecnico-scientifico  di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della  protezione  civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2020, adotterà  linee  guida  per  la  prevenzione,  il monitoraggio e la gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19 presso  le  residenze  sanitarie  assistite  e  le  altre   strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non  convenzionate, comunque  denominate   dalle   normative   regionali,   che   durante l’emergenza   erogano    prestazioni    di    carattere    sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo,  socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con  disabilità,  minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti  in  condizione di fragilità.

Le linee predette guida saranno adottate nel  rispetto dei seguenti principi:

a) garantire la sicurezza e il benessere  psico-fisico  delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture sopra menzionate;

b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario  e non sanitario, impiegato presso le strutture sopra menzionate, anche attraverso la  fornitura  di  dispositivi  medici  e  dispositivi  di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva  diagnosi dei  contagi  e  per  l’attuazione  delle   conseguenti   misure   di contenimento;

d) disciplinare le misure di igiene fondamentali  alle  quali il personale in servizio sarà obbligato ad attenersi;

e)  prevedere  protocolli  specifici  per  la   sanificazione periodica degli ambienti.

Le strutture sopra menzionate saranno  equiparate  ai  presidi ospedalieri  ai  fini  dell’accesso,  con  massima  priorità,   alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di  ogni  altro dispositivo  o  strumento  utile  alla  gestione  e  al  contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dall’attuazione del presente articolo  non  dovranno  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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