In materia di LAVORO, la legge di conversione ha aggiunto all’art. 93 del decreto legge 34/2020 il comma 1 bis secondo cui il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In materia di BILANCIO, la legge di conversione ha introdotto al decreto legge 34/2020 l’art. 38 quater secondo cui nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.
Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale saranno fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile potrà comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.
Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale saranno fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
Infine, l’efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.
All’art. 110 del d.l. 34/2020, la legge di conversione ha aggiunto il comma 1 bis secondo cui il comma 3 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è sostituito dal seguente:
“3. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020.
Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell’articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l’anno 2020:
a) i bilanci di esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;
b) il bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020”.
In riferimento ai TRIBUTI LOCALI, la legge di conversione ha introdotto al d.l. 34/2020 l’art. 118 ter il quale dispone che gli enti territoriali possano, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.