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Decreto Rilancio: pubblicato in G.U. la legge di conversione


In materia di LAVORO, la legge di conversione ha aggiunto all’art. 93 del decreto legge 34/2020  il comma 1 bis  secondo cui il termine dei contratti di lavoro degli  apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno  2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari  al  periodo  di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In materia di BILANCIO, la legge di conversione ha introdotto al decreto legge 34/2020 l’art. 38 quater secondo cui nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non  ancora approvati, la  valutazione  delle  voci  e  della  prospettiva  della continuazione dell’attività  di  cui  all’articolo  2423-bis,  primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non  tenendo  conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi  alla data  di  chiusura  del  bilancio.
Le   informazioni   relative   al presupposto della continuità aziendale saranno fornite nelle  politiche contabili di cui all’articolo  2427,  primo  comma,  numero  1),  del codice civile. Restano ferme tutte  le  altre  disposizioni  relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla  relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle  incertezze concernenti   gli   eventi   successivi,   nonché   alla   capacità dell’azienda  di  continuare  a  costituire  un  complesso  economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso  al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di  cui  all’articolo  2423-bis,  primo comma, numero 1), del codice civile potrà comunque  essere  effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio  chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Le informazioni  relative  al  presupposto della continuità aziendale saranno fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma,  numero  1),  del  codice  civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio  precedente.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle  informazioni da fornire nella nota integrativa e alla  relazione  sulla  gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti  dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di  continuare a  costituire  un  complesso  economico  funzionante  destinato  alla produzione di reddito.

Infine, l’efficacia delle  disposizioni  del  presente  articolo  è limitata ai soli fini civilistici.

All’art. 110 del d.l. 34/2020, la legge di conversione ha aggiunto il comma 1 bis secondo cui il comma 3 dell’articolo  107  del  decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, è sostituito dal seguente:
“3. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 31  del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  l’adozione  dei bilanci di esercizio dell’anno 2019 degli enti di  cui  alle  lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19  del  citato  decreto legislativo n. 118 del 2011  è  differito  al  30  giugno  2020.

Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell’articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per  l’anno 2020:

a) i bilanci di esercizio dell’anno 2019 degli enti di  cui alle lettere b), punto i), e c) del  comma  2  dell’articolo  19  del citato decreto legislativo n.  118  del  2011  sono  approvati  dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

b) il bilancio  consolidato  dell’anno  2019  del  Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro  il  30 novembre 2020”.

In riferimento ai TRIBUTI LOCALI, la legge di conversione ha introdotto al d.l. 34/2020 l’art. 118 ter il quale dispone che gli  enti  territoriali  possano,  con  propria  deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote  e  delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali,  applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad  adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.


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