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Decreto Rilancio: pubblicato in G.U. la legge di conversione


In riferimento ad APPALTI E CONCESSIONI, la legge di conversione ha introdotto al decreto legge 34/2020 l’art. 28 bis secondo cui in caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell’appaltante o del concedente  e  che  hanno come oggetto il servizio di somministrazione di  alimenti  e  bevande mediante distributori automatici presso gli  istituti  scolastici  di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  5  agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti,  disposizioni  e  provvedimenti attuativi,  mostrino   un   calo   del   fatturato   conseguito   dal concessionario  per  i  singoli   mesi   interessati   dall’emergenza epidemiologica  da  COVID-19  superiore   al   33  % ,   le amministrazioni concedenti potranno attivare la  procedura  di  revisione  del piano economico finanziario prevista dall’articolo 165, comma 6,  del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.
All’art. 89, la legge di conversione ha aggiunto il comma 2 bis che dispone  che i servizi previsti all’articolo 22,  comma  4,  della legge 8 novembre 2000, n. 328, siano da considerarsi servizi  pubblici
essenziali, anche se svolti in regime di concessione,  accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il  godimento  di diritti della persona  costituzionalmente  tutelati.

Allo  scopo  di assicurare l’effettivo e  continuo  godimento  di  tali  diritti,  le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nell’ambito delle loro competenze e della  loro  autonomia  organizzativa,  entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione  del  presente  decreto,  definiranno  le  modalità per garantire  l’accesso  e   la   continuità dei   servizi   sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali anche in  situazione  di  emergenza,  sulla  base  di  progetti personalizzati,  tenendo  conto  delle  specifiche   e   inderogabili esigenze di  tutela  delle  persone  più  esposte  agli  effetti  di emergenze e  calamità.

Le  amministrazioni  interessate  provvederanno all’attuazione del presente comma nell’ambito  delle  risorse  umane, strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All’art. 181, la legge di conversione ha aggiunto i seguenti commi:

–          Comma 1 bis – in considerazione  dell’emergenza  epidemiologica  da COVID-19, i titolari di concessioni o di  autorizzazioni  concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del  commercio  su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile  2020,  dal  pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree  pubbliche, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre  1993,  n. 507, e del canone per  l’occupazione  temporanea  di  spazi  ed  aree pubbliche, di  cui  all’  articolo  63  del  decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446;

–          Comma 1-ter – I comuni  rimborsano  le  somme  versate  nel  periodo indicato al comma 1-bis;

–          Comma  1-quater –   Per  ristorare  i  comuni  delle  minori   entrate derivanti dai commi 1-bis e  1-ter,  è  istituito,  nello  stato  di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione  di 12,5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli  enti  interessati  si  provvederà   con   decreto   del   Ministro dell’interno, di concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-città   ed autonomie locali, da adottare entro sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto. Nel  caso  previsto  dal  comma  3  dell’  articolo  3  del   decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato;

–          Comma 4 bis – Le  concessioni  di  posteggio  per  l’esercizio  del commercio su aree pubbliche aventi  scadenza  entro  il  31  dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5  luglio  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’ articolo 16 del decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida  adottate dal Ministero dello sviluppo  economico  e  con  modalità  stabilite dalle regioni  entro  il  30  settembre  2020,  con  assegnazione  al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca  direttamente  sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa  verifica  della sussistenza  dei  requisiti  di   onorabilità   e   professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri  camerali  quale  ditta attiva ove non sussistano gravi e  comprovate  cause  di  impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività;
–          Comma 4 ter-  Nelle more di un generale  riordino  della  disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di  promuovere  e  garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni  possano  assegnare,  su  richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in  deroga  ad  ogni  altro criterio,  concessioni  per  posteggi  liberi,  vacanti  o  di  nuova istituzione,  ove  necessario,  agli  operatori,  in   possesso   dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai  procedimenti  di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito  dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la  riassegnazione  della concessione.


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