In riferimento al personale delle P.A., la legge di conversione ha aggiunto all’art. 4 del d.l. 34/2020 il comma 4 bis, che modifica l’art. 20 del d.lgs. 75/2017 in materia di superamento del precariato nelle P.A. e nel Servizio Sanitario Nazionale, disponendo che nel triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
La legge di conversione ha inoltre aggiunto l’art. 67 bis al d.l. 34/2020, secondo cui la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
All’art. 90 del d.l. 34/2020, la legge di conversione ha aggiunto il seguente periodo al comma 1 secondo cui “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o,
comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa”.
All’art. 106 del d.l. 34/2020, la legge di conversione ha aggiunto il comma 3 bis, secondo cui in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”, la parola: “contestuale” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020.
Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.
Per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 é differito al 31 gennaio 2021.
La legge di conversione ha aggiunto altresì nel d.l. 34/2020 l’art. 106 bis il quale prevede che nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020.
Le risorse del fondo di cui sopra saranno destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il fondo sarà ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare previa
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del decreto in commento.
La legge di conversione ha aggiunto anche nel d.l. 34/2020 l’art. 112 bis il quale prevede che, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall’articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria.
Il predetto fondo sarà ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.
Al fine della ripartizione del fondo di cui sopra tra i comuni beneficiari, si terrà conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti.
Per i restanti comuni, si terrà conto dell’incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.
Per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio potranno essere autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza.
Per il medesimo anno, l’articolo 158 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicherà in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2020, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del decreto in commento.