Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Decreto Rilancio: pubblicato in G.U. la legge di conversione


In riferimento al personale delle P.A., la legge di conversione ha aggiunto all’art. 4 del d.l.  34/2020 il comma 4 bis, che modifica l’art. 20 del d.lgs. 75/2017 in materia di superamento del precariato nelle P.A. e nel Servizio Sanitario Nazionale, disponendo che nel triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.

La legge di conversione ha inoltre aggiunto l’art. 67 bis al d.l. 34/2020, secondo cui la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma  2,  della  legge  12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di  coloro  che,  al compimento della  maggiore  età,  vivono  fuori  della  famiglia  di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
All’art. 90 del d.l. 34/2020, la legge di conversione ha aggiunto il seguente periodo al comma 1 secondo cui “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di  lavoro  in modalità agile è riconosciuto, sulla  base  delle  valutazioni  dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio  da  virus  SARS-CoV-2,  in  ragione  dell’età  o  della condizione di rischio derivante da  immunodepressione,  da  esiti  di patologie oncologiche o dallo svolgimento  di  terapie  salvavita  o,
comunque, da comorbilità che possono caratterizzare  una  situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di  cui  all’articolo  83  del  presente decreto, a condizione che  tale  modalità  sia  compatibile  con  le caratteristiche della prestazione lavorativa”.

All’art. 106 del d.l. 34/2020, la legge di conversione ha aggiunto il comma 3 bis, secondo cui in  considerazione  delle  condizioni  di  incertezza sulla quantità  delle  risorse  disponibili  per  gli  enti  locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti:  “30  settembre”, la parola: “contestuale” è soppressa e sono aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: “e il termine di cui al comma  2  dell’articolo  193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30  settembre 2020.
Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre  e  del  28 ottobre di cui all’articolo 13, comma  15-ter,  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201 e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  sono  differite,  rispettivamente,  al  31 ottobre e al 16 novembre.
Per l’esercizio  2021,  il  termine  per  la deliberazione del bilancio di previsione  di  cui  all’articolo  151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 é  differito al 31 gennaio 2021.
La legge di conversione ha aggiunto altresì nel d.l. 34/2020 l’art. 106 bis il quale prevede che nello  stato  di   previsione   del   Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 in  favore  dei  comuni  in  stato  di  dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020.
Le risorse del fondo di cui sopra saranno destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di  manutenzione  straordinaria  di  beni immobili di proprietà degli  stessi  comuni  in  stato  di  dissesto finanziario da  assegnare  alla  Polizia  di  Stato  e  all’Arma  dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai  comuni  in stato di dissesto finanziario i cui  organi  sono  stati  sciolti  ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n. 267.
Il fondo sarà ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell’interno, di  concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze,  da  adottare  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,  entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto.

Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvederà mediante  corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge  23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma  5, del decreto in commento.

La legge di conversione ha aggiunto anche nel d.l. 34/2020 l’art. 112 bis il quale prevede che, in   considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha  interessato  comuni  non compresi tra  quelli  previsti  dall’articolo  112,  nello  stato  di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo  con  una dotazione di 40 milioni di  euro  per  l’anno  2020,  finalizzato  al finanziamento di interventi di  sostegno  di  carattere  economico  e sociale in favore dei comuni particolarmente  colpiti  dall’emergenza sanitaria.
Il predetto fondo sarà  ripartito  con  decreto  del Ministro dell’interno, di concerto con il  Ministro  dell’economia  e delle finanze, da adottare,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

Al fine della ripartizione del fondo di cui sopra tra i comuni beneficiari, si terrà  conto,  sulla  base  della  popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi  in  una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni  statali  o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di  allontanamento  a  tutti gli individui comunque ivi presenti.

Per i restanti comuni, si  terrà conto dell’incidenza, in rapporto  alla  popolazione  residente,  del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati  dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.

Per   l’anno   2020,  in   considerazione   dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso  di  esercizio  provvisorio  potranno essere autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti  l’utilizzo  delle  risorse  trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge  per  fronteggiare l’emergenza.

Per il medesimo anno, l’articolo  158  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicherà in relazione  alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme  di  legge  per fronteggiare l’emergenza.

Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  40 milioni di euro per l’anno 2020, si provvederà mediante  corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge  23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma  5, del decreto in commento.


Richiedi informazioni