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Decreto Rilancio: pubblicato in G.U. la legge di conversione


All’art. 113, la legge di conversione ha introdotto il comma 2 bis secondo cui al  fine  di  attuare  interventi  e  operazioni  di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo  e  sociale  in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19,  all’articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo  periodo è  sostituito  dal  seguente:  “L’immobile  può  essere   destinato
all’amministrazione interessata per finalità  diverse  dall’edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19,  previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso  in  cui  i mutui concessi siano stati estinti  per  essere  stati  gli  obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei  confronti  della società Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi  siano  in  ammortamento  e  sia  cessata  la   destinazione dell’immobile a finalità di edilizia giudiziaria”.

La legge di conversione ha aggiunto all’art. 114 bis  al d.l. 34/2020, prevedendo  il termine di impugnazione  previsto  dal  comma  5  dell’articolo 243-quater del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  in scadenza dall’8 marzo 2020 fino alla fine dell’emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.

La  verifica  sullo  stato  di  attuazione  del  piano   di riequilibrio  finanziario  pluriennale  relativa  al  primo  semestre dell’anno 2020, prevista dal comma  6  dell’articolo  243-quater  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell’ambito della verifica relativa al secondo semestre  del  medesimo  anno,  la quale  riguarda  l’intero  anno   e   tiene   conto   degli   effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La legge di conversione ha aggiunto all’art. 118 bis  al d.l. 34/2020, secondo cui nel rispetto dei principi  di risanamento della finanza pubblica e  del  contenimento  delle  spese nonché per  ragioni  di  celerità  e  di   riduzione   dei   tempi procedimentali, nell’ottica dell’efficacia  e  dell’efficienza  della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento, le regioni a statuto ordinario,  le  province,  le  città  metropolitane   e   i   comuni
strutturalmente   deficitari   o   sottoposti   alla   procedura   di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di  bandire concorsi per  nuove  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo, possono  riattivare  e  portare   a   termine   eventuali   procedure concorsuali sospese, annullate o revocate  per  motivi  di  interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente  deficitario  o della dichiarazione di  dissesto  finanziario  o  dell’adesione  alla procedura di  riequilibrio  finanziario  pluriennale.

La  definitiva assunzione di personale sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 243, comma  1,  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in  materia  di  controllo  della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno, e in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei fabbisogni di personale.

La legge di conversione ha riscritto il comma 1 dell’art. 263 del d.l. 34/2020 nel seguente modo: “Al  fine  di  assicurare  la   continuità  dell’azione amministrativa  e  la  celere  conclusione   dei   procedimenti,   le amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività  di  tutti gli uffici pubblici alle  esigenze  dei  cittadini  e  delle  imprese connesse  al  graduale   riavvio   delle   attività   produttive   e commerciali.

A tal fine, fino al 31 dicembre  2020,  in  deroga  alle misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), e  comma  3,  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro  dei  propri dipendenti e l’erogazione dei  servizi  attraverso  la  flessibilità dell’orario di  lavoro,  rivedendone  l’articolazione  giornaliera  e settimanale, introducendo modalità  di  interlocuzione  programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza  con  l’utenza, applicando il lavoro agile, con le  misure  semplificate  di  cui  al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50  per  cento  del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

In   considerazione   dell’evolversi   della   situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per  la  pubblica amministrazione possono essere stabilite  modalità  organizzative  e fissati criteri e principi in materia  di  flessibilità  del  lavoro pubblico e di lavoro agile,  anche  prevedendo  il  conseguimento  di precisi obiettivi  quantitativi  e  qualitativi.

Alla  data  del  15 settembre 2020, l’articolo  87,  comma  1,  lettera  a),  del  citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto”.

Al predetto articolo, la legge di conversione ha aggiunto il comma 4 bis, che ha apportato le seguenti modifiche all’art. 14 della legge 124/2015 ovvero “Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro. Entro  il  31 gennaio di  ciascun  anno,  le  amministrazioni  pubbliche  redigono, sentite le  organizzazioni  sindacali,  il  Piano  organizzativo  del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui  all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n. 150. Il POLA  individua  le  modalità  attuative  del  lavoro  agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte  in  modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti  possa  avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni  ai  fini  del riconoscimento di professionalità e della progressione di  carriera, e  definisce,  altresì,  le  misure   organizzative,   i   requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche  dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei  risultati conseguiti,  anche  in  termini  di  miglioramento  dell’efficacia  e dell’efficienza dell’azione  amministrativa,  della  digitalizzazione dei processi, nonché  della  qualità  dei  servizi  erogati,  anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle  loro  forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.  Il raggiungimento delle predette percentuali è  realizzato  nell’ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente.  Le   economie
derivanti dall’applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministra-zione pubblica”.

Il predetto articolo, la legge di conversione ha riscritto il comma 3 dell’art. 14 della legge 124/2015 nel seguente modo: “Con   decreto   del   Ministro   per   la    pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui  all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  possono  essere definiti, anche  tenendo  conto  degli  esiti  del  monitoraggio  del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e specifici indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2  del  presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto  applicabile alle   pubbliche    amministrazioni,    nonché    regole    inerenti all’organizzazione del lavoro  finalizzate  a  promuovere  il  lavoro agile  e  la  conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro  dei dipendenti.”
Viene infine aggiunto dalla legge di conversione il comma 3 bis all’art. 14 della legge 124/2015, secondo cui presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri  è  istituito  l’Osservatorio nazionale del  lavoro  agile  nelle  amministrazioni  pubbliche.  Con decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  da  adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge di conversione, saranno definiti  la  composizione,  le  competenze  e  il funzionamento dell’Osservatorio.
All’istituzione e  al  funzionamento dell’Osservatorio  si  provvederà  nei  limiti  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  La  partecipazione all’Osservatorio  non  comporterà  la  corresponsione  di   emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.


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