È stata pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, concernente “ misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal 19 luglio 2020.
All’art. 1 vengono aggiunti, tra le altre modifiche apportate in sede di conversione, i seguenti commi:
– 1-bis secondo cui le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall’emergenza epidemiologica.
A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, devono identificare un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l’Istituto superiore di sanità e individuare, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell’accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti;
– 1-ter secondo cui i laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l’obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente;
Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmetteranno all’Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi;
– 1-quater il quale prevede che l’Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
All’art. 4 viene aggiunto, tra le altre modifiche apportate in sede di conversione, il comma 4 bis secondo cui, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordinerà la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di
persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro.
I progetti proposti dovranno prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favorire la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.
In riferimento al PERSONALE SANITARIO, la legge di conversione ha aggiunto al decreto legge 34/2020 il comma 7 bis all’art. 4, che dispone che, nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, potranno conferire, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore.
La legge di conversione ha inoltre aggiunto l’art. 1 bis al d.l. 34/2020 il quale ha disposto che, al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall’anno 2021 saranno accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.