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Decreto Rilancio: pubblicato in G.U. la legge di conversione


È stata pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, la Legge  17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, concernente “ misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal 19 luglio 2020.
All’art. 1 vengono aggiunti, tra le altre modifiche apportate in sede di conversione, i seguenti commi:

–          1-bis secondo cui  le regioni e  le  province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i  laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate  competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei  fabbisogni  di prestazioni generati dall’emergenza epidemiologica.

A tale scopo,  le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal  Ministero  della  salute,  devono identificare  un  laboratorio pubblico di riferimento  regionale  che  opera  in  collegamento  con l’Istituto  superiore  di  sanità  e  individuare,  con   compiti   di coordinamento a livello regionale,  ai  fini  dell’accreditamento,  i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti;

–          1-ter secondo cui i  laboratori  di   microbiologia   individuati   dal laboratorio pubblico di riferimento  regionale  ai  sensi  del  comma 1-bis hanno l’obbligo di trasmettere  i  referti  positivi  dei  test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente;

Le  regioni  e  le  province  autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmetteranno  all’Istituto   superiore   di   sanità,   mediante   la piattaforma  istituita  ai  fini  della  sorveglianza  integrata  del COVID-19, ai  sensi  dell’articolo  1  dell’ordinanza  del  capo  del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei  dati  di  cui  al  presente  comma  saranno  adottate adeguate  misure  tecniche  e  organizzative  idonee  a  tutelare  la riservatezza dei dati stessi;

–          1-quater il quale prevede che l’Istituto superiore di sanità, le  regioni  e  le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.

All’art. 4 viene aggiunto, tra le altre modifiche apportate in sede di conversione, il comma 4 bis secondo cui, il Ministero della salute, sulla base di un atto  di  intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  coordinerà   la sperimentazione,  per  il  biennio   2020-2021,   di   strutture   di prossimità  per la promozione della  salute  e  per  la  prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di
persone più fragili, ispirate al principio della piena  integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti  del  Terzo  settore senza scopo di lucro.

I progetti proposti dovranno prevedere  modalità di  intervento  che  riducano  le  scelte  di  istituzionalizzazione, favorire  la  domiciliarità  e  consentano  la  valutazione   dei risultati  ottenuti,  anche  attraverso  il   ricorso   a   strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.

In riferimento al PERSONALE SANITARIO, la legge di conversione ha aggiunto al decreto legge 34/2020 il comma 7 bis all’art. 4, che dispone che, nel rispetto dei limiti della spesa per il  personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di  cui  all’articolo  11 del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   35,
e ai  fini  di  una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli  enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali  di continuità assistenziale di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, potranno conferire, in deroga all’articolo  7  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre  2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di  collaborazione  coordinata  e continuativa, a soggetti appartenenti  alla  categoria  professionale degli  psicologi  di  cui  alla  legge  18  febbraio  1989,  n.   56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in  numero  non superiore a  uno  psicologo  per  due  unità  e  per  un  monte  ore settimanale massimo di ventiquattro ore.

La  legge di conversione ha inoltre aggiunto l’art. 1 bis al d.l. 34/2020 il quale ha disposto che, al  fine  di attivare ulteriori borse di studio per i medici  che  partecipano  ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  nonché  di  concorrere  al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi  di  formazione specifica di medicina  generale,  a  decorrere  dall’anno  2021  saranno accantonati 20 milioni di euro annui a  valere  sulle  disponibilità finanziarie ordinarie  destinate  al  fabbisogno  sanitario  standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando  il  livello  di finanziamento fissato a legislazione vigente.


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