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E’ stata approvata la legge “Concretezza”


Articolo 3 – Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione

Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, possono procedere, a decorrere dall’anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.

Per accrescere l’efficienza dell’organizzazione e dell’azione amministrativa, tali amministrazioni predispongono il piano dei fabbisogni, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:

  1. a) digitalizzazione;
  2. b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
  3. c) qualità dei servizi pubblici;
  4. d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
  5. e) contrattualistica pubblica;
  6. f) controllo di gestione e attività ispettiva;
  7. g) contabilità pubblica e gestione finanziaria.

A decorrere dall’anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.

Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, tali amministrazioni possono procedere, in deroga a quanto previsto dal presente articolo e alla mobilità volontaria (ex art. 30 d.lgs. 165/2001):

  1. a) all’assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell’80% delle facoltà di assunzione per ciascun anno;
  2. b) all’avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell’80% delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità del così detto “concorso unico” (ex art. 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, d.l. 101/2013).

Tali assunzioni possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

Le amministrazioni che vogliono avvalersi del concorso unico devono trasmettere entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all’avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento FP e al Mef – Rgs al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni.

Le procedure concorsuali sono svolte dal Dipartimento FP per quanto concerne, in particolare:

  1. a) la nomina e la composizione della commissione d’esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta;
  2. b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l’ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;

3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;

4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;

5) lo svolgimento delle prove e la correzione delle medesime prove anche mediante l’ausilio di sistemi informatici e telematici;

6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;

7) l’attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile.

Il Dipartimento FP provvederà allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. Nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle p.a, di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria, previste dall’art. 30 del citato decreto.

Al d.lgs. 165/2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 34:

1) al comma 4, è stato novellato il terzo periodo, stabilendo che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell’indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l’assegnazione disposta ai sensi dell’articolo 34-bis nell’ambito della provincia dallo stesso indicata”;

2) al comma 6, primo periodo, è aggiunto l’inciso “ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all’articolo 110 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e “e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti”;

  1. b) all’articolo 34-bis:

1) al comma 2 è stato aggiunto l’inciso “L’amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali, la rinuncia o la mancata accettazione dell’assegnazione da parte del dipendente in disponibilità”;

2) al comma 4, è stato modificato “decorsi quarantacinque giorni”;

  1. c) all’articolo 39:

1) al comma 1, è stato inserito l’inciso “Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo, programmi di assunzioni destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio“;

2) è stata novellata la rubricazione dell’articolo “Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette”.

Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti richiesti.

Tali incarichi sono in deroga al divieto di affidamento gratuito, ex art. 5, comma 9, d.l. 95/2012.

Ferme restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego.

Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del d.lgs. 165/2001, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.

Con d.p.c.m. da adottare entro il 6 agosto 2019, si provvederà all’aggiornamento dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali. I compensi, stabiliti con il d.m. sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego, nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disciplina dell’omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti (ex art. 24, comma 3, d.lgs. 165/2001), non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego.

Al fine di accelerare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi unici, è istituito presso il Dipartimento FP, l’Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L’iscrizione all’Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Con d.m. sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’Albo, le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell’incarico, nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell’Albo e sono individuate le sottosezioni in cui è articolato l’Albo medesimo.

Fino all’adozione del d.m., le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica, l’Albo può essere utilizzato per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego svolti secondo modalità diverse da quelle del concorso unico.


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