Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

E’ stata approvata la legge “Concretezza”


Articolo 6 – Disposizioni finali e clausola di salvaguardia

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 sono norme di diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione e costituiscono princìpi generali dell’ordinamento.

Le disposizioni di cui all’articolo 2 attengono alla materia dell’ordinamento civile di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Le disposizioni di cui all’articolo 5 costituiscono princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.

Le disposizioni della legge in commento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Si segnala il ns. seminario “La gestione del personale dopo il Decreto Crescita” in programma a Firenzi il 19 luglio p.v.

 


Richiedi informazioni