Articolo 6 – Disposizioni finali e clausola di salvaguardia
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 sono norme di diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione e costituiscono princìpi generali dell’ordinamento.
Le disposizioni di cui all’articolo 2 attengono alla materia dell’ordinamento civile di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Le disposizioni di cui all’articolo 5 costituiscono princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.
Le disposizioni della legge in commento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.