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E’ stata approvata la legge “Concretezza”


Articolo 2 – Misure per il contrasto all’assenteismo

Per la verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro, le p.a. di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, devono introdurre sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso.

I dirigenti delle p.a adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell’organizzazione e dell’incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. Anche per i dirigenti si applicano i sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza.

Le p.a. che per espressa previsione normativa sono tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Mef provvedono all’attuazione di tali misure, avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Mef.

Le altre p.a. provvederanno all’attuazione di tali misure con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Mef.

Il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è escluso dall’applicazione di tali misure.

I dirigenti degli istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell’accesso.


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