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E’ stata approvata la legge “Concretezza”


Articolo 5 – Disposizioni in materia di buoni pasto

Le p.a. che hanno sottoscritto ordini d’acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici – edizione 1, stipulate dalla Consip S.p.A., per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte della Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente.

Nell’ambito delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella p.a., la Consip S.p.A. è autorizzata a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione, attraverso l’escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale. Nell’esercizio dell’azione, la Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le somme recuperate sono versate dalla Consip S.p.A. all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle p.a. interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all’importo complessivo dei crediti delle amministrazioni aderenti, la Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione in proporzione all’entità del rispettivo credito. Le singole amministrazioni attivano ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e dell’eventuale maggior danno.


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