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E’ stata approvata la legge “Concretezza”


Articolo 1 – Istituzione del Nucleo della Concretezza

Tale disposizione ha aggiunto gli artt. 60 bis, 60 ter, 60 quater e 60 quinquies al d.lgs. 165/2001, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione e la disciplina del Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa, denominato “Nucleo della Concretezza”.

In particolare, il nuovo articolo 60-bis, rubricato “Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza”, stabilisce che è istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa, denominato “Nucleo della Concretezza”.

Con d.m. sarà approvato, annualmente, il Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle p.a., afferente alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali.

Il piano riguarderà:

  1. a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione e la conformità dell’attività amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento;
  2. b) le azioni dirette a implementare l’efficienza, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
  3. c) l’indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.

Il Nucleo della Concretezza effettuerà sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell’attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive.

Di ogni sopralluogo e visita sarà redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante dell’amministrazione o da un suo delegato, da cui risulteranno le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale conterrà anche l’indicazione delle eventuali misure correttive. L’amministrazione, nei tre giorni successivi, potrà formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.

I verbali, redatti in occasione di sopralluoghi e visite, effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.

Le p.a. provvederanno alla comunicazione al Nucleo della Concretezza dell’avvenuta attuazione delle misure correttive entro quindici giorni.

L’inosservanza del termine assegnato per l’attuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l’iscrizione della p.a. inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della F.P.. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento trasmetterà una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l’evidenziazione dei casi di mancato adeguamento.

Il nuovo articolo 60-ter, rubricato “Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza”, stabilisce che il prefetto potrà segnalare al Nucleo della Concretezza eventuali irregolarità dell’azione amministrativa degli enti locali e chiederne l’intervento. In tal caso, potrà partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.

Il nuovo articolo 60-quater, rubricato “Personale del Nucleo della Concretezza”, stabilisce che per lo svolgimento delle attività del Nucleo, il Dipartimento si avvale di cinquantatré unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutate come segue:

  1. a) ventitré unità, ivi comprese quelle di livello dirigenziale, individuate anche tra il personale delle altre p.a., collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto;
  2. b) trenta unità, di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e dieci da inquadrare nel livello iniziale della categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico.

Il nuovo articolo 60-quinquies, rubricato “Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative”, stabilisce che le disposizioni concernenti il Nucleo si applicano anche agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.

 


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