Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

E’ stata approvata la legge “Concretezza”


Articolo 4 – Disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato

E’ stato modificato l’articolo 23-bis del d.lgs. 165/2001, stabilendo che in deroga all’articolo 60 d.p.r. 3/1957, i dipendenti delle p.a., ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.

Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti.

Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell’interessato, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.

Quando l’incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell’interessato, salvo che l’ordinamento dell’amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

I dirigenti sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.

Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all’accoglimento della domanda.

Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle p.a., il periodo di collocamento in aspettativa non può superare i cinque anni, è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

L’aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale non può comunque essere disposta se:

  1. a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l’attività. Ove l’attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
  2. b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all’immagine dell’amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l’imparzialità.

Il personale, nei successivi due anni, non può essere destinatario di incarichi, né essere impiegato nello svolgimento di attività che comportino l’esercizio delle funzioni individuate alla precedente lettera a).

E’ stato modificato l’articolo 18, comma 1, della legge 183/2010, stabilendo che “i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato”.


Richiedi informazioni