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Autonomie, del. 9/2022 – Inammissibili i quesiti sui compensi a membri interni delle commissioni di concorso


I magistrati contabili della sezione Autonomie, con la deliberazione 9/2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Deve considerarsi inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto attinente a materia esorbitante dalla competenza della Corte dei conti, il quesito relativo all’interpretazione dell’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019, nel senso di stabilire se sia consentito o meno la remunerazione dei dipendenti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale, sia che i dipendenti appartengano ai ruoli dell’amministrazione che bandisce la procedura, sia che appartengano ad altra amministrazione”.

La questione di massima era stata sollevata, ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.l. 174/2012, dalla Sezione di controllo per il Veneto, a seguito di una richiesta di parere alla stessa pervenuta da parte del sindaco di un Comune, in materia di compensi spettanti ai componenti della commissione esaminatrice di un concorso pubblico indetto dall’Ente, di cui ex art. 3, l. 56/2019.

In merito all’aderenza della questione al concetto di contabilità pubblica, i magistrati contabili della sezione Autonomie evidenziano come sul tema si siano creati due schieramenti opposti: da un lato alcune sezioni regionali (Sez. contr. Toscana, del. 55/2022 e Sez. contr. Campania, del. 6/2020) che si sono pronunciate per l’inammissibilità oggettiva del quesito in quanto riguardante una normativa estranea alla contabilità pubblica poiché “non attinente a problematiche relative al contenimento della spesa o al coordinamento della finanza pubblica (…)”; dall’altra le sezioni che, al contrario, hanno ritenuto la normativa “pienamente afferente alla contabilità pubblica in quanto correlata la principio di onnicomprensività della retribuzione del personale dirigenziale” richiamando l’art. 1, comma 1, d.lgs. 165/2001, nonché la legge 56/2019 che prevede una deroga al disposto di cui all’art. 6, comma 3, d.l. 78/2010 recante “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi” (Sez. contr. Puglia, del. 174/2021, Lombardia, del. 253/2021, Piemonte, del. 34/2022).

In considerazione degli orientamenti già espressi, sopra richiamati, con particolare riferimento ai profili di ammissibilità oggettiva, la Sezione delle Autonomie, nel dichiarare che la normativa in materia di compensi dovuti ai dipendenti pubblici membri di commissione di concorso, non rientra nella nozione di contabilità pubblica, richiama i principi dalla stessa già enunciati in precedenti deliberazioni (fra queste, del. nn. 17/2020 e 5/2022), nei quali si evidenziava “l’ampliamento “dinamico” della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate, quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa. Quando la richiesta di parere non sollecita l’interpretazione di tali norme, si è di là dai limiti oggettivi di competenza di cui all’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003”.

La linea di confine della funzione consultiva in capo alla magistratura contabile in materia di personale – sostengono i magistrati contabili nella delibera in commento – ,si colloca tra le norme che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa e norme che hanno meri riflessi di natura finanziaria”. Le prime rientrano in una nozione dinamica di contabilità pubblica; le seconde esorbitano dal suo ambito. Fra quelle appartenenti alla seconda categoria di norme, i magistrati contabili identificano proprio le disposizioni contenute nella l. 56/2019, oggetto della questione di massima sottoposta all’attenzione della Sezione delle Autonomie.

Nella delibera in commento, infine, si ricorda che la pronuncia di inammissibilità oggettiva di una questione in sede nomofilattica da parte delle Sezioni delle autonomie, comporta che, dal momento della sua pubblicazione, i diversi pareri resi dalle Sezioni regionali di controllo in materia “non possono più costituire esimente della responsabilità per coloro che a quelle deliberazioni si siano attenuti nell’espletamento della pertinenza amministrativa”.

 

Leggi la delibera

CC 9-2022 Autonomie

 

 

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