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Autonomie, del. n. 17 – Inammissibili i quesiti posti sullo scorrimento e utilizzo di graduatorie


I magistrati contabili della sezione Autonomie, con la deliberazione 17/2020, pubblicata sul sito il 19 ottobre, hanno chiarito che i quesiti relativi allo scorrimento e, comunque, all’utilizzazione di graduatorie relative a procedure concorsuali per l’accesso al lavoro pubblico, non attengono alla materia della contabilità pubblica ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, e sono pertanto da considerarsi inammissibili sotto il profilo oggettivo.

La questione di massima era stata sollevata dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia con deliberazione n. 72/2020, a seguito della richiesta di parere presentata da un Sindaco ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003,  in merito alle modalità di utilizzo delle graduatorie di altri enti.

Nel caso di specie, la richiesta di parere verteva sulla possibilità di attingere alla graduatoria di un altro ente per la copertura di una posizione lavorativa a tempo indeterminato e parziale al 50%  per l’assunzione invece a tempo indeterminato di un posto avente qualifica e categoria professionale identiche ma con rapporto di lavoro al 65% dell’orario ordinario.

I magistrati contabili hanno ribadito, richiamando quanto già espresso nella deliberazione n. 9/2009 della presente sezione e con deliberazione n. 54/2010 delle Sezioni Riunite, che nella materia della contabilità pubblica vi rientra tutto ciò che attiene ai bilanci di previsione e ai rendiconti, ai beni patrimoniali e ai tributi e alle entrate patrimoniali, all’attività contrattuale, ai controlli interni ed esterni ed alla contabilità finanziaria, patrimoniale ed economica e che sono ammissibili i quesiti relativi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa, stabiliti da norme di coordinamento della finanza pubblica e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Nel caso di specie, la magistratura contabile ha rilevato che i quesiti posti dal Sindaco  non riguarderebbe i termini di vigenza delle graduatorie e né coinvolgerebbe l’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica, pertanto i quesiti posti dal Sindaco sono da intendersi estranei alla materia della contabilità pubblica, in quanto riguardanti invece problematiche gestionali attinenti alla diversa materia del personale.

Inoltre, la presente Sezione ha ricordato che le modalità con le quali attuare in concreto lo scorrimento delle graduatorie ricadono nella piena discrezionalità dell’amministrazione e per le quali non è opportuno l’esercizio della funzione consultiva da parte della magistratura contabile.

Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, i quesiti relativi allo scorrimento delle graduatorie sono estranei alla materia della contabilità pubblica ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge 131/2003 e devono quindi ritenersi inammissibili sotto il profilo oggettivo, salvo  che comportino questioni di interpretazioni dei limiti posti da norme di coordinamento della finanza pubblica.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Autonomie del. n. 17-20


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